Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 245/2020 e n. 335/2020 — DISPOSIZIONE.

Emergenza sanitaria Covid-19 — Misure per la prevenzione, il contrasto i il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

mercoledì 12 agosto 2020

(omissis)

SI DISPONE
1. che i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti assicurino la registrazione tempestiva nel sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19 dei dati dei soggetti provenienti dall'estero e sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 07/08/2020 e ai sensi delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 02.06.2020 e n. 335 del 11.08.2020;

2. che i Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti assicurino la registrazione nel sistema informativo regionale GIAVA-COVID-19 dei provvedimenti di prescrizione della permanenza domiciliare (quarantena) a carico dei soggetti di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 07/08/2020;

3. che per i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 335/2020, i Dipartimenti di Prevenzione assicurino prioritariamente l'esecuzione del test SARS-CoV-2 (tampone);

4. che ai soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 07/08/2020 i Dipartimenti di Prevenzione assicurino l'esecuzione dei test SARS-CoV-2 (tampone), compatibilmente con gli organici a disposizione;

5. che i soggetti di cui aí punti precedenti possono essere riammessi in comunità senza osservare l'isolamento fiduciario a condizione che:
a) non sia presente sintomatologia Covid-19;
b) l'esito del test SARS-CoV-2 eseguito non prima di 72 ore dall'ingresso in Puglia sia negativo;
c) non si tratti di "contatti stretti" di "casi probabili" o "casi confermati", secondo quanto previsto dalle Circolari del Ministero della Salute.

6. che il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente può in ogni caso definire misure più restrittive rispetto a quanto indicato al punto 5) precedente, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 07/08/2020 e dalle Circolari del Ministero della Salute, nel caso in cui dalle attività di sorveglianza sanitaria se ne rilevi la necessità;

7. che in caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, è obbligatorio per chiunque, come previsto dall'art. 5 comma 3 del D.P.C.M.
a) di segnalare tale situazione con tempestività al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta, per gli assistiti della Regione Puglia, e al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente per tutti gli altri soggetti, utilizzando i recapiti indicati al link https://www. region e. pugl i a. it/web/sa lute-sport-e-bu on a-vita/coronavi ru s/chi-contatta re ;
b) di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.

8. che per le attività di cui alla presente disposizione i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurino in favore dei Dipartimenti di Prevenzione:
a) l'impegno immediato degli operatori delle USCA, come da disposizione prot. A00/005/3332 del 11.08.2020;
b) adeguato supporto operativo per la registrazione dei dati e la gestione delle attività di sorveglianza come previsto dalla normativa richiamata e dalla presente disposizione.

Per quanto qui non disciplinato, si deve far riferimento alle disposizioni nazionali e regionali disciplinanti la materia.

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