Cassazione: sostituto ha piena responsabilità, medico non paga

La sentenza apre il caso della responsabilità diretta dei medici tirocinanti in MG , già sottopagati

lunedì 15 giugno 2015

Doctor33

«La sentenza della Corte di Cassazione sulla pediatra di Firenze sanzionata penalmente nel 2011 per un fatto di responsabilità della sostituta, e ora assolta è importante sia perché separa i due ambiti responsabilità, anche civile, del medico convenzionato sostituito e di chi lo sostituisce, sia perché afferma che l'Asl è tenuta a risarcire i familiari in solido con il medico.

Dunque, andrebbero riviste le modalità assicurative nelle convenzioni. Inoltre, d'ora in poi i medici di famiglia e i pediatri potrebbero evitare di coprirsi con assicurazione per i danni provocati dal sostituto, come da qualche anno sono costretti a fare». Antonio Panti presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, commenta la sentenza 9814/15 della Suprema Corte IV Sezione sulla collega condannata a gennaio 2011 dal Tribunale per la morte di una bambina cui non era stata diagnosticata correttamente un'appendicite; la dottoressa era in vacanza e c'era al suo posto la sostituta quando la bambina peggiorò, la famiglia prese contatti per una visita e per tre volte quei contatti si limitarono a conversazioni telefoniche; quando la piccola fu ricoverata all'ospedale Meyer vi furono ulteriori problemi che si conclusero con la morte e la denuncia per due medici di guardia (uno assolto).

Il Tribunale fiorentino dispose un risarcimento da 950 mila euro per ciascun genitore, 200 per i nonni, 600 mila euro al fratello; ma, come novità, in solido con sostituta e medico di guardia fu riconosciuta la responsabilità civile della pediatra che era assente. Si partì dal Codice Civile (art 1228, Responsabilità per fatto degli ausiliari).

«L'assunto è che il debitore che si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti colposi o dolosi di costoro. Avviene quando il capomastro agisce nell'ambito indicato dall'ingegnere: se poi il ponte crolla le colpe dei due non sono disgiunte. In sanità il medico che si avvale di un collega per compiere un'obbligazione, era la tesi degli avvocati della famiglia, risponde anche dell'operato di quest'ultimo», dice Panti.

 «Il sostituto fu considerato ausiliario del medico sostituito. Con un problema in più per il titolare: la copertura assicurativa per fatto del sostituto non era prevista, allora, e la pediatra dovette sborsare di suo. Né le fu consentito di versare il quinto dello stipendio come è molto più frequente, ma la sentenza bloccò il conto e i beni. Lo stipendio era girato direttamente in Tribunale: la collega ha potuto tenere in piedi l'attività per miracolo fino alla sentenza della Corte d'Appello, che la Cassazione ha qui confermato».  

I giudizi di primo e secondo grado hanno tenuto conto della Convenzione pediatri del 2005 che all'articolo 36 comma 4 sottolinea come la responsabilità del sostituto sia piena, a differenza da quanto avviene in ospedale dove chi riceve un incarico dal primario lo coinvolge nel proprio "misfatto". In futuro questo apre un problema chiaro: si profila piena la responsabilità del tirocinante in medicina generale che effettua una sostituzione a fronte di una magra borsa di studio da cui deve trarre pure il costo dell'assicurazione mentre non lo è quella del medico specializzando. «Un motivo di più - dice Panti - per avere rispetto e ammirazione di questi giovani colleghi e lottare per loro in tutte le sedi, sindacali e politiche».

Mauro Miserendino