Il rapporto lavorativo dei medici del 118 e quello "convenzionale"

Applicazione D.Lvo 33/2003 e L. 161/2014 Settore Emergenza Sanitaria.

lunedì 14 dicembre 2015

Roma, 14 dicembre 2015
Prot. GM/2015/526
Raccomandata A/R
Ai Direttori generali AA.SS.LL.
LORO SEDI 

Oggetto: Applicazione D.Lvo 33/2003 e L. 161/2014 Settore Emergenza Sanitaria.

L’organizzazione dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, realizzata in osservanza della programmazione Regionale ed in linea con le norme previste sia dal D.P.R del 27 marzo 1992 che dell’atto di Intesa tra Stato e Regioni sull’applicazione delle linee guida del Sistema di Emergenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 Maggio 1996, prevede che le Regioni si avvalgano di personale convenzionato per l’espletamento del servizio.

La Sentenza 18975/2015 della Corte di Cassazione sez. Lavoro del 24 Settembre 2015 ha sancito che il rapporto lavorativo tra medici Convenzionati ed ASL è:” un rapporto libero-professionale che si svolge su un piano di parità, non esercitando l’Ente Pubblico nei confronti del Medico Convenzionato alcun potere autoritativo...omissis”.

L’articolo 1 del D.Lgs 66/2003 comma 2 cita:” Agli effetti delle disposizioni di cui al presente  decreto si intende per "orario di lavoro" qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a  disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 

Essendo dunque il Medico dell’Emergenza Territoriale contrattualmente Medico Convenzionato e non dipendente del SSN, alla luce anche della prefata Sentenza del Consiglio di Stato, non può risultare a disposizione del datore di lavoro e quindi essere costretto al rispetto di norme che interessano altri profili contrattuali.

Oltretutto l’art. 93 comma 1 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, del quale il Settore Emergenza Territoriale è parte integrale, già prevede che l’orario di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato sia a 38 ore settimanali e che, al comma 6, l’attività continuativa non possa superare le 12 ore. Pertanto, considerato che la normativa succitata risulta palesemente distante dall’istituto contrattuale dei Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale, si diffida dall’applicarla; comportamenti delle ASL difformi saranno interpretati come condotta antisindacale ed oggetto di repressione da parte della Magistratura competente.

Distinti saluti.
Giacomo Milillo Francesco Marino