Truffa da iperprescrizione: il furto del ricettario non assolve il medico
Sanzionata la condotta deprecabile di medici che non avevano custodito ricettari e timbri in modo corretto
venerdì 17 luglio 2015

Anche a voler accertare la tesi difensiva dei medici che ipotizzarono un probabile furto di timbri e ricettari a opera di ignoti, deve ritenersi l'infondatezza delle argomentazioni tendenti a escluderne responsabilità poiché i sanitari vanno in ogni caso ritenuti responsabili delle gravi omissioni e della deprecabile leggerezza con la quale sono stati da loro custoditi i timbri e i ricettari medici nell'ambito dello studio associato: pratiche, queste, che avrebbero senz'altro richiesto una maggiore attenzione, tanto più che anche secondo le prescrizioni del codice deontologico (art. 13) nel momento in cui il sanitario sottoscrive una ricetta prescrivendo un farmaco si rende personalmente responsabile della spesa di fronte al Servizio sanitario nazionale.
Con questa motivazione, la Corte dei conti sez. I centrale di appello, con la sentenza 308/2015 del 7 maggio ha confermato la condanna di due medici romani a rifondere all'Erario oltre 1,5 milioni di euro, oltre a interessi e spese di giudizio per gli episodi di iperprescrizione accertata a seguito di indagini della Guardia di finanza e costituenti oggetto anche di procedimento penale.
Corte dei conti sentenza 308/2015 Nell'indagine, è emerso che attraverso i ricettari dei medici venne favorito un commercio verso il Nord Africa di farmaci costosi moltissimi dei quali sono stati rinvenuti a casa del cittadino egiziano arrestato, il quale aveva ritirato nel periodo gennaio/maggio 2006 ben 620 fiale di interferone reperite attraverso la compilazione delle ricette a pazienti dei medici o a persone di nazionalità egiziana del tutto ignare della vicenda.
Tutte le prescrizioni portavano il codice di esenzione 016, per cui il costo del farmaco era a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Un'altra truffa ben congegnata quella descritta, che ha determinato l'erogazione in assenza di qualunque esigenza terapeutica, mentre la normativa di settore (art. 36 del Dpr 270/2000 Assistenza farmaceutica e modulario) richiede che la prescrizione di medicinali avvenga, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.