Cassazione: l'utilizzo di due studi non comporta il pagamento Irap
L’utilizzazione di due studi intesa come “uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività
lunedì 17 febbraio 2014

Paola Ferrari
IRAP. Rimborso per il medico con due studi
Cassazione Tributaria ordinanza del 10 febbraio 2014
Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive neanche quando utilizzi due studi. È quanto si evince dall’ordinanza 10 febbraio 2014 n. 2967 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - T.
Sì al rimborso. Con la pronuncia in rassegna i giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che ha sancito il diritto del contribuente, un medico di base, al rimborso dell’IRAP erroneamente versata per gli anni dal 2003 al 2007.
Motivazione della CTR esaustiva. Alla Sesta Sezione Civile – T il ricorso dell’Agenzia è apparso infondato atteso che “il giudice di merito ha adeguatamente motivato – si legge nella stringata motivazione dell’ordinanza pubblicata ieri - in ordine alla non sussistenza di una ‘stabile organizzazione’ di supporto all’attività del contribuente, medico di base del SSN”. In particolare l’utilizzazione di due studi deve essere valutata come “uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma”.
In conseguenza del rigetto del ricorso il Fisco è stato condannato al pagamento delle spese di lite quantificate in mille euro.
La disponibilità di uno studio non integra il presupposto impositivo. Giova ricordare che la disponibilità, da parte dei medici di base, di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’articolo 22 del D.P.R. n. 270/2000 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale con il SSN, non integra, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Si tratta di un principio di diritto più volte affermato dai tributari di legittimità (ex multis, Sez. Trib., sentenze n. 25910/2011 e n. 11197/2013).
Gli strumenti di diagnosi. I giudici del Palazzaccio hanno pure chiarito che la disponibilità, da parte dei medici di base, di strumenti di diagnosi, per quanto complessi e costosi, non è idonea a configurare la sussistenza del presupposto impositivo, poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di “primo impatto” a difesa della salute pubblica (sentenza n. 11197/2013 cit.).
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