Medici, DURC all'Enpam
Pagamento delle Asl solo se c'è regolarità - Il Durc allarga i confini
venerdì 27 giugno 2014

Interpello del ministero del lavoro sulle società in regime di accreditamento Per la regolarità contributiva delle società operanti in regime di accreditamento con l'Ssn, è richiesta anche la correntezza degli adempimenti nei confronti dell'Enpam. di Daniele Cirioli La regolarità contributiva (Dure) riguarda anche l'Enpam.
Cliniche, laboratori di analisi e altre società che operano in regime di accreditamento con l'Ssn (Servizio sanitario nazionale), per essere ritenute in regola dal punto di vista contributivo, infatti, non devono avere scoperture neppure verso l'Enpam, oltre che verso l'Inps e l'Inail. Le aziende sanitarie, pertanto, per poter stipulare appalti e per poter pagare compensi a tali società, devono prima chiedere e ottenere dall'Enpam una certificazione equipollente al Dure che attesti il regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi.
Lo precisa l'interpello n. 15/2014 del ministero del lavoro. Enpam e Durc. I chiarimenti sono stati sollecitati proprio dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) che ha chiesto di sapere la ricorrenza dell'obbligo della certificazione del corretto assolvimento degli obblighi contributivi per le società operanti in regime di accreditamento con l'Ssn nei confronti del fondo degli spe- cialisti esterni.
La risposta del ministero è affermativa. Dopo aver ricordato che la questione riguarda la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (il Dure, che attesta la regolarità e la correntezza degli adempimenti di carattere contributivo da parte di un operatore economico nei confronti di tutti gli istituti previdenziali e assistenziali), in relazione all'ipotesi specifica di regolarità contributiva per le società operanti in regime di accreditamento con Ssn, il ministero richiama la legge n. 243/2004. All'art. 1, comma 39, spiega, è stabilito il versamento in favore del fondo degli specialisti esterni istituito presso l'Enpam di «un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative (Aa.Ss.LL), senza diritto di rivalsa (...)».
Certificazione equipollente. Secondo il ministero, in considerazione del rapporto di concessione ex lege che intercorre tra le società e le aziende sanitarie locali, nonché dell'esigenza di interpretare in modo uniforme la normativa in materia di regolarità con- tributiva, le aziende sanitarie, oltre all'acquisizione d'ufficio del Dure, sono tenute (sia in sede di stipula del contratto di accreditamento che al momento della liquidazione delle fatture) a richiedere all'Enpam il rilascio della certificazione equipollente al Dure attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi. Il dato contributivo.
Con riferimento ai dati relativi al fatturato annuo delle società accreditate, inoltre, il ministero evidenzia che l'obbligo contributivo delle predette società risulta parametrato a una somma pari a una percentuale del fatturato annuo afferente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti dell'Ssn, con indicazione dei nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato e delle quote contributive di spettanza individuale. Il ministero precisa infine che il calcolo della base imponibile del contributo può essere effettuato solo avvalendosi dei dati in possesso delle Asl che fruiscono delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali dei medici e degli odontoiatri operanti per conto delle predette società.