Crisi Ucraina – Potenziamento attività di sorveglianza e di profilassi vaccinale

Notifica – Indicazioni operative

lunedì 07 marzo 2022

Considerata la preoccupante e grave situazione attualmente in corso in Ucraina, e in previsione di
conseguenti fenomeni migratori che interesseranno anche la regione Puglia, sono state emanate le
prime linee di indirizzo nazionali che si trasmettono in allegato e qui meglio specificate:

• circolare del Ministero della Salute prot. 15738 del 03.03.2022 recante "Indicazioni di base per la
risposta sanitaria in caso di situazioni di emergenza nazionale connesse a imponenti flussi migratori
interessanti il territorio nazionale in seguito all’emergenza in Ucraina";

la circolare del Ministero della Salute prot. 15743 del 04.03.2022 recante "Crisi Ucraina - Prime
Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali";

la nota del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 prot. 4498 del 03.03.2022 recante
"Profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 in favore dei cittadini di nazionalità ucraina".

Tali comunicazioni contengono le prime indicazioni per assicurare, tra l’altro, le attività di sorveglianza, di
prevenzione, di profilassi sanitaria e vaccinale e di gestione Covid-19 nonché in relazione ad eventuali
malattie infettive diverse da COVID-19, mediante l'individuazione e la predisposizione delle risorse
necessarie da parte delle Aziende Sanitarie Locali.

Pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano l’individuazione e la
predisposizione, con la massima urgenza, dell’organizzazione e la destinazione delle risorse necessarie
allo svolgimento delle attività previste dalle circolare innanzi richiamate secondo le qui di seguito
riportate indicazioni di base.

1. Esecuzione di test diagnostici (tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari) per SARS-CoV-2
all’ingresso nel territorio italiano
Al momento dell’ingresso nel territorio regionale di cittadini provenienti dall’Ucraina, privi del digital
Passenger Locator Form (d-PLF) e di Certificazione verde Covid-19, di cui all’Ordinanza del Ministro della
Salute del 22 febbraio 2022, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti provvedono
all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall'ingresso (qualora non siano stati eseguiti test SARSCoV-
2 al momento dell’entrata nei confini nazionali), nonché alla successiva gestione epidemiologica e
sanitaria di casi e/o contatti di caso Covid-19, secondo la normativa vigente adottando le misure di
profilassi, confinamento e tracciamento più idonee.

2. Misure di prevenzione e di gestione Covid-19
Per le situazioni che non richiedono ricovero ospedaliero, si dovranno osservare le misure non
farmacologiche indicate nella circolare del Ministero della Salute prot. 15738 del 03.03.2022.
In specie, all’ingresso sul territorio regionale, dovrà essere effettuato lo screening per infezione da SARSCoV-
2 con misurazione della temperatura corporea, intervista strutturata su segni e sintomi riconducibili
all’infezione da SARS-CoV-2, eventuali esposizioni note a casi confermati e status vaccinale.
Le persone con temperatura corporea superiore a 37,5 °C e/o sintomi compatibili con infezione da SARSCoV-
2 dovranno essere tempestivamente isolate in locali predisposti per l’isolamento in attesa
dell’effettuazione del test diagnostico come indicato in precedenza.

I soggetti asintomatici senza esposizione nota ad un caso confermato COVID-19 nelle ultime 48 ore e in
possesso all’arrivo, dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Ministero della salute del 22/02/2022, non
dovranno essere sottoposti ad alcun tipo di restrizione sanitaria. In caso di contatto con un caso di
COVID-19 noto, nelle ultime 48 ore, queste persone dovranno essere gestite secondo quanto previsto
dalle indicazioni nazionali e regionali per i contatti di caso COVID-19.

Ai soggetti asintomatici non in possesso all’arrivo, dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Ministero della
salute del 22/02/2022, si deve applicare la misura della quarantena - presso le sedi dedicate - per un
periodo di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone nasale/orofaringeo/rinofaringeo, alla fine di detto periodo.

Per i soggetti che dovessero risultare positivi a un test antigenico o molecolare effettuato all’arrivo in
Italia e per i casi COVID-19 già noti e non ancora guariti, si dovranno applicare le misure previste dalla
circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04.02.2022.

Con riferimento alle procedure di isolamento, è importante che le Aziende Sanitarie Locali somministrino
al caso Covid-19, il prima possibile e meglio se in loco, un’intervista rapida strutturata per la ricerca dei
contatti a partire dalle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o del test positivo se asintomatici.

Per questi casi, il Ministero della Salute ritiene opportuna l’indicazione al sequenziamento dei campioni
positivi, al fine di identificare precocemente la trasmissione di casi da varianti di Sars-CoV-2.

Per i soggetti sottoposti alla quarantena, si applicano le indicazioni del Ministero della Salute contenute
nella circolare prot. n. 9498 del 04.02.2022.

Al fine di anticipare l’identificazione di casi secondari confermati di infezione da SARS-CoV-2 è indicato:
mantenere la separazione delle coorti di migranti suddivise in base alla data di inizio quarantena;
se identificati casi secondari confermati, rivalutare l’eventuale esposizione a contatti stretti, che
dovranno iniziare un nuovo periodo di quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Se al momento della rilevazione dell’esposizione il contatto è sintomatico o se i sintomi suggestivi di
possibile infezione da Sars-Cov-2 si manifestano durante il periodo di quarantena è raccomandata
l’esecuzione immediata di un test diagnostico.

Sia i contatti sottoposti alla misura della quarantena sia i soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento
devono essere trasferiti nelle sedi di osservazione del provvedimento secondo le modalità di trasporto
previste dalla circolare del Ministero della Salute prot. n. 2840 del 13.01.2022.

3. Somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19
Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti assicurano la somministrazione di vaccini anti
SARS-CoV-2 sulla base delle indicazioni del Piano Strategico Nazionale di Vaccinazione anti SARS-CoV-
2/COVID-19 approvato dalla Regione Puglia con DGR n. 472/2021 e ss.mm.ii. nonché in base alle
conseguenti disposizioni organizzative tenendo conto del tasso di copertura vaccinale per COVID-19 in
Ucraina, pari a circa il 35% della popolazione ossia tra i più bassi in Europa.

L’offerta vaccinale deve rivolgersi a tutti i cittadini ucraini, a partire dai 5 anni di età che dichiarano di
non essere vaccinati o che non sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione,
comprensiva della dose di richiamo (booster), per i soggetti a partire dai 12 anni di età, nel rispetto degli
obblighi informativi a carico dell’operatore sanitario di registrazione delle somministrazioni vaccinali nel
sistema informativo regionale “GIAVA”.

Parimenti, le strutture di ricovero pubbliche e private, i centri / nodi specialistici delle Reti di Patologia
della Puglia che dovessero prendere in carico cittadini provenienti dall’Ucraina dovranno assicurare la
somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 secondo le indicazioni già in essere.

Il Ministero della Salute sottolinea, inoltre, la criticità legata all’applicazione dell’obbligo vaccinale,
attualmente previsto dalla normativa vigente in Italia per tutti i soggetti, anche stranieri, a partire dal compimento
dei 50 anni di eta'

Somministrazione di vaccini per la prevenzione di altre malattie infettive
Sulla base dell’analisi del contesto epidemiologico attualmente presente in Ucraina, caratterizzato da
recenti sviluppi di focolai epidemici di morbillo e poliomielite, nonché in considerazione delle scarse
coperture vaccinali della popolazione generale ucraina, le Aziende Sanitarie Locali territorialmente
competenti assicurano i seguenti interventi di profilassi vaccinale:

a) per i minori fino al compimento dei 18 anni di età, mai vaccinati nel paese d’origine, con
documentazione insufficiente o stato vaccinale incerto, deve essere assicurata l’offerta delle
vaccinazioni previste, in base all’età e secondo il Calendario Vaccinale per la Vita della Regione Puglia
ed. 2021 approvato con DGR n. 1589/2021;

b) per i minori fino al compimento dei 18 anni di età, regolarmente vaccinati nel paese di origine, con
stato vaccinale documentato, deve essere assicurato il completamento del ciclo vaccinale primario o
richiami vaccinali previsti, in base all’età e secondo il Calendario Vaccinale per la Vita della Regione
Puglia ed. 2021 approvato con DGR n. 1589/2021;

c) per gli adulti non vaccinati nel paese d’origine o con stato vaccinale incerto, deve essere
assicurata l’offerta delle vaccinazioni prevista dal Calendario Vaccinale per la Vita della Regione
Puglia, di cui alla DGR n. 1589/2021, con particolare riferimento a:

Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomielite;
Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza);
Varicella, sulla base della valutazione sanitaria;
Epatite B, in caso di screening negativo.

Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e traasmesso affinchè se ne dia attuazione e
diffusione per quanto di rispettiva competenza.
Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle
circolari ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale nonché alle indicazioni già formulate
dalla Regione Puglia.
compimento dei 50 anni di età.