Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Indicazioni operative – Aggiornamento. - Semplificati gli atti medici

mercoledì 26 gennaio 2022


La relativa nota Federfarma inviata ai Farmacisti

1. Accesso ai test antigenici rapidi a carico del Servizio Sanitario per finalità di sorveglianza scolastica Al fine di agevolare l’esecuzione del test antigenico rapido, secondo le tempistiche definite dalle disposizioni nazionali e regionali, presso gli erogatori (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, PLS/MMG) facenti parte della rete regionale degli erogatori SARS-CoV-2, sono approvati i modelli di autodichiarazione, allegati alla presente circolare, da utilizzarsi a far data dal 26.01.2022 per l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario, dei test per finalità di “Sorveglianza scolastica”.

L’esecuzione del test antigenico rapido per le finalità:
a) di sorveglianza scolastica dei bambini che sono contatti di casi confermati (positivi) scolastici delle scuole primarie (6-11 anni) ossia il T0 (Tampone al tempo zero) e il T5 (Tampone al tempo 5);
b) di uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole del sistema integrato di educazione e istruzione (0-6 anni);
c) di uscita dalla quarantena (T10) e rientro a scuola dei bambini delle scuole primarie (6-11 anni);
d) di uscita dalla quarantena e rientro a scuola degli alunni minorenni o maggiorenni delle scuole secondarie di I e II grado (per i soli casi previsti dalla Circolare interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022); possono essere erogati – fino a nuova disposizione – a condizione che:

1. il Dirigente dell’Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori nonché degli alunni maggiorenni indicando la presenza di uno o più casi scolastici con conseguente attivazione delle misure previste dalle disposizioni nazionali e dalle circolari regionali (T0);
2. il Dirigente dell’Istituto Scolastico produca specifica comunicazione, notificata mediante il Registro elettronico di classe, in favore delle famiglie/tutori/affidatari dei minori nonché degli alunni maggiorenni al fine dell’esecuzione del test successivo (ove previsto) (T5 e/o T10);
3. il genitore/tutore/affidatario del minore nonché l’alunno maggiorenne:
a. presenti all’erogatore del test il modello di autodichiarazione allegato alla presente circolare (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto ove dovrà riportare il riferimento (protocollo e data) della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;
b. produca copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
c. esibisca la stampa o in formato digitale la copia della comunicazione del Dirigente dell’Istituto scolastico;

4. l’erogazione avvenga sempre previa esibizione della tessera sanitaria del soggetto che si sottopone al test, come già previsto dalla normativa vigente in materia di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale2. Erogazione dei test antigenici rapidi per finalità di sorveglianza scolastica

2. Erogazione dei test antigenici rapidi per finalità di sorveglianza scolastica

Gli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi e relativi punti prelievo, 
PLS/MMG) autorizzati all’erogazione dei test per motivi di sanità pubblica e sorveglianza scolastica (elenchi in 
via di pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e Portale regionale della Salute) dovranno:

a) accettare le autodichiarazioni debitamente compilate dai genitori/tutori/affidatari dei minori e dagli alunni 
maggiorenni e complete della copia del documento di riconoscimento del dichiarante;

b) verificare i dati presenti nelle autodichiarazioni le quali dovranno essere sottoscritte in presenza 
dell’operatore della struttura erogatrice (incaricato di pubblico servizio);

c) verificare e utilizzare i dati presenti nella tessera sanitaria del bambino/alunno per la registrazione 
informatica

d) sottoscrivere, per verifica e accettazione, le autodichiarazioni ricevute e da conservarsi agli atti della
struttura erogatrice per ogni eventuale verifica;

e) rilasciare copia dell’autodichiarazione (ove richiesto) in favore dell’interessato/a;

f) erogare il test antigenico rapido il quale dovrà rientrare nell’elenco europeo dei test ammessi;

g) registrare immediatamente e correttamente nel sistema informativo regionale “IRIS” (Gestione 
semplificata) tutti i dati previsti;

h) generare e stampare l’attestato di esito del test antigenico rapido da consegnarsi al genitore 
/tutore/affidatario del minore o all’alunno maggiorenne.

In caso di esito positivo al test, il soggetto dovrà osservare immediatamente l’isolamento domiciliare e attendere 
le indicazioni del SISP ASL territorialmente competente

3. Personale scolastico
La procedura di cui al punto precedente si applica anche al personale scolastico, docente e non docente, che è 
stato a contatto con un “caso confermato” in ambito scolastico. Tali operatori potranno accedere all’esecuzione 
del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere debitamente compilato e 
sottoscritto.

4. Rientro a scuola
Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/tutore/affidatario del minore o all’alunno
maggiorenne nonché del personale scolastico dell’attestato di esito negativo del test antigenico rapido 
effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica.

Si specifica, inoltre, che gli alunni/studenti e il personale scolastico appartenenti a sezioni/classi in quarantena 
che non effettuano il test al decimo giorno, ma che osservano i 14 giorni di quarantena dal contatto con il caso 
Covid-19, devono produrre al rientro a scuola una autocertificazione di assenza di sintomatologia, secondo il 
modello Allegato 2.

5. Comunicazione alla ASL dei casi Covid-19 in ambito scolastico
I Dirigenti di tutti gli istituti scolastici assicurano la predisposizione e la trasmissione tempestiva al Referente ASL 
Covid-19 del SISP ASL territorialmente competente dei fogli elettronici contenenti i dati dei contatti di casi 
confermati scolastici, utilizzando il foglio elettronico trasmesso in allegato alla presente comunicazione.
Tali fogli elettronici dovranno essere trasmessi dai Dirigenti degli Istituti Scolastici all’apposito indirizzo di posta 
elettronica del Referente ASL Covid-19 del SISP ASL territorialmente competente.

6. Gestione a carico della ASL dei casi Covid-19 in ambito scolastico
Sulla base degli elenchi in formato elettronico ricevuti dai Dirigenti degli Istituto scolastici, i Referente ASL Covid19 del SISP ASL territorialmente competente procedono al caricamento nel sistema informativo regionale “IRIS”,
secondo le specifiche istruzioni operative che saranno impartite con nota separata, e procedono alle attività di 
sanità pubblica e di sorveglianza scolastica come già disciplinate dalle disposizioni vigenti