Certificazioni sportive: chiarimenti applicabilità esenzioni I98P e I99P
La risposta della Regione
venerdì 24 ottobre 2025
Stando al combinato disposto delle norme devono ritenersi a carico del SSR esclusivamente le prestazioni da eseguirsi per il rilascio di certificazioni per attività non agonistica nei confronti dei soggetti di cui all’elencazione che segue, avente carattere esaustivo e non già meramente esemplificativo:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
In entrambi i casi, per ottenere l’esenzione è necessaria apposita richiesta dell’autorità scolastica competente.
A tal riguardo, inoltre, si rappresenta che l’unica prestazione rinveniente come obbligatoria dalle norme ministeriali è rappresentata dal cod. 89.52-ELETTROCARDIOGRAMMA (art. 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 169 del 20.07.2013).
Per tale prestazione, in quanto necessaria per il rilascio delle certificazioni con oneri a carico del SSN, si chiede alla società Exprivia di provvedere all’associazione con il cod. esenzione I01, ricordando che quest’ultimo, ai sensi del DM 17/03/2008, identifica genericamente le “Prestazioni richieste per il rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva, all’adozione e affidamento, allo svolgimento del servizio civile (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003)”. Tanto al fine di allineare il sistema informativo Edotto al nomenclatore nazionale.
Si dispone, contestualmente, l’eliminazione dei codici di esenzione I98P e I99P in quanto non aventi corrispondenza nelle codifiche ministeriali vigenti.
In conclusione, la prescrizione di esami strumentali (ECG) ai fini del rilascio di certificazioni per attività sportiva non agonistica nei confronti di soggetti esenti secondo la normativa vigente dovrà avvenire con l’utilizzo del codice I01.
