Obbligo vaccinale - Aggiornamento quadro dispositivo
Emergenza Covid-19 - Decreto Legge n.24/2022
domenica 27 marzo 2022
(estratto)1. Adempimento dell’obbligo vaccinale Si pone in evidenza che, ai sensi dell’art. 3 ter del DL 44/2021, l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute
Tale previsione risulta vincolante sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale per le categorie previste sia ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19 vaccinale (Green Pass vaccinale) di cui al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii.
L’obbligo vaccinale non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
2. Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario
Gli obblighi disciplinati dall’art. 4 del DL 44/2021 sono da applicarsi fino al 31 dicembre 2022, come da modifica introdotta dal DL 24/2022. In specie, l’obbligo riguarda tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 nonché, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 4-ter del DL 44/2021, l’obbligo riguarda il personale delle strutture di cui all’art. 8-ter del D.Lgs n.502/1992 ossia:
a) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) le strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
Ferme restando le attribuzioni in ordine alla verifica e relativi provvedimenti posti in capo agli Ordini professionali dalla norma in commento, si ricorda che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici e degli I.R.C.C.S./Enti Ecclesiastici privati nonché i Direttori Sanitari delle Strutture private del Servizio Sanitario Regionale devono comunque garantire, ai sensi dell’art. 4- ter comma 2, che sia operata la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte di tutto il personale operante nelle strutture di rispettiva competenza.
Ai sensi dell’art. 4-ter comma 3, si ricorda che i soggetti responsabili sopra menzionati «verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale …. acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87». La vaccinazione costituisce, infatti, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.
3. Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
Anche per il personale impiegato in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie l’obbligo è stato esteso fino al 31 dicembre 2022 e si applica, ai sensi dell’art. 4-bis del DL44/2021, a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
I responsabili delle strutture di cui sopra, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale.
4. Obbligo vaccinale a carico di altre categorie professionali non sanitarie
Ai sensi dell’art. 4-ter 1, introdotto dal DL 24/2022, l’obbligo vaccinale si applica fino al 15 giugno 2022 anche per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
5. Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola
Ai sensi dell’art. 4-ter 2, introdotto dal DL 24/2022, l’obbligo vaccinale l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica - dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022 - anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 dell’art.4-ter 2. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui innanzi, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.
6. Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni
Ai sensi dell’art. 4-quater del DL 44/2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter si applica fino al 15 giugno 2022 «ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis , 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2».