Formazione-Lavoro e incarichi convenzionali dal 1° gennaio 2023: facciamo chiarezza

Comunicato Fimmg Formazione Nazionale

lunedì 19 dicembre 2022

In questi giorni ci giungono numerose segnalazioni di diversi colleghi ai quali sarebbe stato preannunciato che dal 1° gennaio 2023 i medici in formazione NON potranno più assumere incarichi di sostituzione e provvisori affidati dalle Aziende Sanitarie perché il 2-quinquies del Decreto Cura Italia (D.L. n I18 del 17 Marzo 2020), pubblicato all’inizio dell’emergenza Covid-19, scadrà a fine anno.  

Come FIMMG Formazione ci teniamo a chiarire che tutto ciò NON E’ CORRETTO, in quanto la normativa vigente a riguardo prevede fino al 31.12.2024:

all’articolo 9 comma 1 del DL 135/2018 (emendato dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022, art 12 comma 3bis) determina che "Fino al 31.12.2024 i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'Accordo Collettivo Nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale."

  • all'ACN vigente del 28 aprile 2022 definisce all’articolo 19 comma 6: "Le Aziende [...] pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:

a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;

b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale;

c) medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale esclusivamente nella medesima Regione per cui concorrono, fatta eccezione per le sostituzioni per le quali possono concorrere anche gli iscritti a tale corso in altre Regioni.”

 

Sempre l’ACN, relativamente alle SOSTITUZIONI, all’articolo 36 comma 1 recita: "[...] Ove possibile il medico sostituto deve possedere i requisiti per ottenere incarichi di cui al presente Accordo a tempo indeterminato o temporanei ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135" (vedasi sopra) 

Sugli incarichi PROVVISORI invece all’articolo 37 comma 1 è specificato "Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte o le ore disponibili[...] l’Azienda può conferire un incarico provvisorio interpellando prioritariamente i medici titolari del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti nella medesima AFT, [...] successivamente utilizzando la graduatoria di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6 [...]” (vedasi sopra)

 

Si ricorda invero che già dal 2001, ai sensi dell’articolo 19, comma 11 della legge n. 448, ai medici in formazione venivano “consentite, nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purchè compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche."

Tirando quindi le somme:

Il D.L. 135/2018 citando “gli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale” va a comprendere tutti gli incarichi normati in ACN, che siano essi svolti in regime di titolarità, sostituzione o di incarico provvisorio. Gli effetti di tale decreto, secondo l’art. 12 comma 3 bis della legge n. 52 del 19 Maggio 2022 (Conversione del D.L Riaperture), sono estesi fino al 31/12/2024. 

Fino a tale data, quindi, i medici in formazione specifica in medicina generale potranno assumere gli incarichi convenzionali rimessi all’accordo collettivo nazionale e, sempre secondo la legge n. 52/2022 

“Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi[...] devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo” 

Rispondendo quindi alle domande pervenute dai colleghi:

  1. Potrò assumere incarichi di sostituzione o provvisori di Assistenza Primaria a scelte, o qualsiasi altro incarico convenzionale (AP a quota oraria, 118, Medicina Penitenziaria, Medicina dei Servizi) dopo il 31/12/2022?: Sì, fino al 31/12/2024 è prorogata la possibilità per imedici in formazione specifica in medicina generale di partecipare all’assegnazione di tali incarichi.

  2. Potrò continuare a partecipare ai bandi per l’assegnazione delle zone carenti dopo il 31/12/2022?: Sì, fino al 31/12/2024 sarà possibile per i medici in formazione specifica in medicina generale partecipare all’assegnazione degli incarichi temporanei di cui al D.L. 135/2018. 

  3. Le ore svolte in attività lavorative convenzionali saranno ancora computate come ore di attività pratica dopo il 31/12/2022?: Sì, la Formazione-Lavoro è al momento prorogata sino al 31/12/2024. 

La normativa è chiara e non si presta a interpretazioni. Invitiamo dunque tutti i nostri iscritti a segnalare al coordinamento FIMMG Formazione della propria regione eventuali criticità applicative della legge vigente da parte dei responsabili dei CFSMG regionali.

 

Fonti ufficiali: 

www.normattiva.it 

www.gazzettaufficiale.it