Malati oncologici: diritti, tutele, agevolazioni
La legge predispone a loro favore numerose tutele e agevolazioni particolari, a livello economico ma non solo
sabato 03 settembre 2016

La legge per tutti
Basta una breve ricerca in internet per scoprire un dato allarmante, che non fa dormire di certo sonni tranquilli: si tratta del numero di malati oncologici in Italia, oltre 200.000 persone vittime del cancro ogni anno. Di questi, il 50% circa riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti, la restante parte non sopravvive o resta in vita per un periodo più o meno lungo, tra sofferenze e difficoltà di varia natura.
L’ordinamento giuridico non può che prendere atto di questa realtà sempre più triste e diffusa, predisponendo norme, tutele e trattamenti speciali per far fronte alle particolari esigenze del malato oncologico, con l’obiettivo primo e fondamentale di garantirgli un’esistenza dignitosa.
Vediamo, quindi, quali sono i diritti loro riconosciuti, non solo in qualità di malati appartenenti a una categoria particolare ma anche in relazione alla loro condizione di invalidi, come tali riconosciuti.
Malati oncologici: invalidità civile
Premessa fondamentale è quella in base alla quale lo Stato riconosce i malati oncologici come invalidi civili, a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo essi abbiano.
Nel dettaglio, stando alle tabelle ministeriali di valutazione [1], tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:
per neoplasie (tumore maligno) a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale: 11%;
per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70%;
per neoplasie a prognosi negativa o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica: 100%.
Per essere collocati in una di queste tre categorie e ottenere le conseguenti agevolazioni, è necessario, una volta appresa la diagnosi, fare domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap presso l’Ufficio Invalidi Civili della ASL di residenza, indicando nella stessa se, oltre al riconoscimento dell’invalidità civile, si vuole usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap [2].
Ad oggi, l’iter di accertamento è molto veloce e ad occuparsene è la commissione medica della ASL [3]. La relativa visita viene effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e l’esito viene comunicato, con l’erogazione dei benefici concessi, immediatamente a seguito della sua conclusione.
Malati oncologici: indennità di accompagnamento
Non è tutto: se, a causa della malattia, si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, una prestazione economica a sostegno di persone con questo tipo di problematiche.
In particolare, tale riconoscimento è automatico se la chemioterapia è in atto, peur i periodi (settimane, mesi o anni) necessari alla sua effettuazione sono di breve durata: ciò si spiega tenendo conto degli effetti fortemente debilitanti del trattamento chemioterapico, valutati sulla base della relazione medica dell’ospedale o della struttura in cui si è in cura.
Malati oncologici: indennità di frequenza
L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale; non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero. In pratica, possono richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.
Malati oncologici: come ottenere i benefici assistenziali?
La domanda per l’ottenimento di qualunque beneficio assistenziale (indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, ecc…) deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica.
Per farlo è necessario essere in possesso di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o munirsi di un codice PIN che si richiede attraverso il sito INPS seguendo le istruzioni per la registrazione o attraverso il numero verde INPS 803164.
La procedura per la presentazione della domanda per lL’accertamento dello stato di invalidità e di handicap si articola in due fasi:
certificato medico digitale rilasciato da un medico certificatore accreditato, in possesso di apposito PIN, il quale compila online sul sito INPS la certificazione medica richiesta;
compilazione della domanda.
Malati oncologici: agevolazioni fiscali ed esenzioni
Numerose anche le agevolazioni fiscali e le esenzioni previste: il malato di cancro ha diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami collegati alla cura del tumore da cui è affetto, anche in relazione a eventuali complicanze, alla riabilitazione e alla prevenzione di ulteriori aggravamenti [4].
Se l’invalidità civile riconosciuta sia del 100%, nessun pagamento è previsto, per nessuna prestazione sanitaria, anche quelle non collegate alla patologia tumorale.
Prevista anche la possibilità di dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, per le badanti).
Detrazioni anche per figli a carico: significa che, per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico (e non per gli altri familiari con disabilità) spetta una detrazione speciale, il cui importo può variare a seconda della Legge Finanziaria in vigore.
Non sono, invece, previste, ulteriori specifiche agevolazioni per l’acquisto della prima casa per i nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità. Tuttavia, vale per tutti i contribuenti la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l’acquisto della prima casa.
Per quanto riguarda altre tipologie di tasse (come le tasse sulla casa, sui rifiuti) non ci sono norme specifiche per persone con malattie o disabilità. Sono i comuni e gli enti locali ad avere la facoltà di stabilire precise regole e agevolazioni in merito, sia per i pazienti che per le loro famiglie.
Malati oncologici: assistenza sanitaria fuori regione e all’estero
Se si decide di rivolgersi a strutture pubbliche extraregionali per interventi chirurgici, trapianti d’organo o cure sanitarie non praticabili nella propria regione, molte regioni prevedono un rimborso forfetario per le spese di viaggio e di soggiorno per il malato e per un famigliare.
L’assistenza sanitaria all’estero è assicurata, in via eccezionale e dietro adeguata richiesta, solo presso centri di altissima specializzazione per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato e tempestivo.
La procedura cambia a seconda delle modalità di assistenza e anche del paese in cui ci si reca. Occorre distinguere, da una parte, i Paesi dell’Unione Europea e quelli con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni e, dall’altra, gli Stati extra-comunitari non convenzionati con il nostro Paese.
Per quanto riguarda le strutture di altissima specializzazione si può usufruire, previa autorizzazione della ASL di appartenenza, di prestazioni pagate direttamente da quest’ultima o rimborsate parzialmente.
Malati oncologici: ausili
Se il medico specialista prescrive un ausilio protesico e/o ortopedico che rientra nel Nomenclatore tariffario (il documento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale), è possibile ottenerlo gratuitamente se si ha una percentuale di invalidità superiore al 33%. In caso contrario, tali ausili vanno acquistati e sono sottoposti, a seconda dei casi, all’Iva al 20% o al 4%. Se l’invalidità è pari al 100%, è prevista l’agevolazione Iva al 4%.
Alle donne operate al seno, il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente, a semplice richiesta corredata da idonea documentazione, la protesi mammaria esterna, senza che sia necessaria la preventiva richiesta di invalidità civile.
Malati oncologici: tutela lavorativa
Chiaramente, tutele adeguate devono essere predisposte anche nei luoghi di lavoro e in merito alle relative prestazioni: a tal proposito, particolarmente significativo è il collocamento obbligatorio per persone disabili. In pratica, se la persona che ha ricevuto la diagnosi di tumore non ha ancora un lavoro, l’accertamento della disabilità da parte della Commissione Medica della ASL è utile ai fini di una futura assunzione. Vige, infatti, l’obbligo per le imprese e gli enti pubblici di assumere un determinato numero (proporzionale alle dimensioni dell’impresa o ente) di persone con invalidità superiore al 46% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.
Il lavoratore del settore pubblico o privato cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” ha diritto di essere trasferito alla sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Analogo diritto è riconosciuto al familiare che lo assiste.
Se il lavoratore malato di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può chiedere di lavorare da casa (telelavoro). La richiesta di telelavoro, se accolta dal datore, deve essere formalizzata in un accordo scritto nel quale devono essere riportate le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l’eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente.
A livello economico e previdenziale, il lavoratore assente per malattia ha diritto di percepire la retribuzione o una prestazione economica sostitutiva (l’indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e non essere licenziato durante l’assenza [5].
Attenzione: la legge stabilisce un limite al periodo di conservazione del posto; si tratta del cosiddetto periodo di comporto, alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà, potrà recedere dal contratto, licenziando il lavoratore nel rispetto della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa). La durata del periodo di comporto e degli altri eventuali periodi di assenza aggiuntiva, dei periodi in cui spetta la retribuzione intera e successivamente ridotta, e l’entità della riduzione, variano a seconda dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e, pertanto, è importante che il lavoratore verifichi sempre cosa prevede il proprio contratto.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, a causa delle patologie sofferte, debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della ricaduta della malattia se sul certificato viene barrata l’apposita casella e il trattamento viene eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza.
Il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa; il familiare che assiste ha diritto, invece, a 3 giorni mensili. I contributi figurativi sono, non a caso, una sorta di copertura “fittizia” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro né del lavoratore.
Il lavoratore-genitore anche adottivo di soggetto con handicap in situazione di gravità, purché non ricoverato in istituto, ha diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni. Vietato anche il lavoro notturno per il lavoratore che abbia a proprio carico il soggetto disabile in stato di handicap grave.
I lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale. Egualmente la norma attribuisce al lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, qualora lo richieda.
Malati oncologici: assistenza specifica sanitaria
La normativa ammette la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili. L’assistenza specifica è quella resa da personale sanitario (medici, infermieri, terapisti, logopedisti, ecc…). Le spese sanitarie specialistiche (come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) invece danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede l’importo di € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai famigliari quando il disabile è fiscalmente a carico. È ammessa alla detrazione del 19% per l’intero ammontare la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.
Malati oncologici: altri diritti
Assistenza domiciliare: se necessita di cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative a domicilio, dopo la dimissione ospedaliera, il malato oncologico può rivolgersi all’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) erogata dalla tua ASL in collaborazione con il medico di base, che dovrà farne richiesta.
Trasporto alle terapie: a seconda della zona di residenza sono previsti rimborsi per le spese di trasporto dal domicilio del malato alle terapie. In alcuni casi, il tutti avviene gratuitamente.
Contrassegno per la sosta e la libera circolazione: il comune di residenza riconosce all’invalido civile il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, dando la possibilità al malato di circolare nelle zone a traffico limitato e in quelle pedonali, sostare nei parcheggi riservati ai disabili e contrassegnati, oppure gratuitamente in quelli a pagamento. La domanda va inoltrata al comune di residenza compilando l’apposito modulo e allegando un certificato medico legale che attesti la grave difficoltà motoria. La legge cura tutti gli aspetti della malattia, anche quelli di carattere più spiccatamente pratico. Un esempio? Per chi ha difficoltà ad usare le cinture di sicurezza in automobile (i cardiopatici, chi ha subìto interventi chirurgici al cuore, al torace, alla mammella, e/o per chi ha cicatrici in punti toccati dalle cinture), è possibile ottenere l’esonero dall’obbligo del loro utilizzo, portando al Distretto Sanitario di appartenenza una documento che certifichi l’avvenuto intervento chirurgico e/o che attesti eventuali ulteriori problematiche.
[1] D. M. Sanità 05.02.1992.
[2] L. n. 104, del 05.02.1992.
[3] Art. 6, l. n. 80, del 09.03.2006.
[4] D. M. Sanità n. 329, del 28.05.1999: il codice identificativo delle patologie tumorali è lo 048; il medico di base è tenuto ad indicarlo sulle impegnative.
[5] Art. 2110 cod. civ.: “In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità“.