Rilascio delle certificazioni digitali di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2

NOTIFICA – INDICAZIONI OPERATIVE - DPCM 4 febbraio 2022

giovedì 10 febbraio 2022

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2022, trasmesso in allegato alla presente,
sono state adottate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, al fine di consentire la verifica digitale con contestuale protezione
dei dati personali in esse contenuti.

Pertanto, a partire dal 7 febbraio 2022, ovvero dalla data di pubblicazione in GURI e di efficacia del predetto
DPCM, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 devono essere rilasciate
esclusivamente in formato digitale tramite la nuova funzionalità già attiva e implementata da SOGEI nel
sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), interconnesso con la piattaforma nazionale-DGC.

Ai sensi dell’art. 5 del DPCM, le certificazioni digitali di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-
19 (d’ora in poi Certificazioni digitali di esenzione) possono essere rilasciate dai medici di medicina generale
(MMG), dai pediatri di libera scelta (PLS) dell’assistito, nonché dai medici operativi nella campagna di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, ossia:

a) medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai Servizi Sanitari
Regionali;
b) medici USMAF e medici SASN.

La generazione della Certificazione digitale di esenzione è ammessa nei casi in cui “la vaccinazione stessa
venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino
in maniera permanente o temporanea”, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute prot. 35309
del 4 agosto 2021 e ss.mm.ii.

1. Modalità di generazione della CEV
La generazione e revoca delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19 avviene da parte
della piattaforma nazionale-DGC (Green Pass) sulla base dei dati ad essa conferiti dal Sistema Tessera
Sanitaria (Sistema TS).

I Medici tenuti all’emissione della certificazione di esenzione dalla vaccinazione (CEV) devono:
a) essere profilati ed essere in possesso delle credenziali di autenticazione al Sistema Tessera Sanitaria;
b) accedere al Sistema Tessera Sanitaria utilizzando l’applicazione web raggiungibile all’indirizzo
c) utilizzare le specifiche funzionalità di gestione dei certificati di esenzione dalla vaccinazione (CEV) per
registrare e, eventualmente, annullare o revocare le certificazioni.

Una volta registrati i dati previsti, il Sistema Tessera Sanitaria:
• attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV);
• trasferisce i dati alla piattaforma nazionale DGC (Green Pass);
• consente, su richiesta dell’interessata/o, la stampa ovvero l’invio tramite posta elettronica delle
informazioni della CEV complete della motivazione clinica dell’esenzione.

Il medico certificatore deve rilasciare, su richiesta dell’assistito, in formato cartaceo o digitale, l’attestazione
prodotta mediante il Sistema Tessera Sanitaria, nella quale:
• viene indicato il codice CUEV necessario per scaricare la certificazione con il codice QR;
• sono presenti i dati di cui all’art.3, comma 1 del DPCM 04.02.2022;
• è indicata la motivazione che giustifica l’esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Al termine delle operazioni, il Sistema Tessera Sanitaria invia un SMS o e-mail, ai recapiti indicati dall’assistito
e registrati dal medico, contenente il codice AUTHCODE, che potrà essere utilizzato in alternativa al codice
CUEV per scaricare la certificazione.

2. Caratteristiche della CEV

La Certificazione digitale di esenzione generata dalla piattaforma PN-DGC prevede la composizione di un
codice QR che ne consente il controllo di validità. Tale codice QR contiene tutti i dati necessari per tale finalità
ed è conforme agli standard associati alle Certificazioni verdi COVID-19, pur non essendo la Certificazione di
esenzione, al momento, interoperabile a livello europeo.

Si precisa che la Certificazione digitale di esenzione (CEV):
non è una Certificazione verde COVID-19 (Green pass);

• ha validità solo in Italia (fino alla data indicata sulla certificazione);

• può essere utilizzata per accedere nei luoghi ove è richiesto il cosiddetto “Green pass”.

3. Revoca della CEV

La Certificazione digitale di esenzione può essere revocata mediante le funzionalità del Sistema Tessera
Sanitaria. La revoca della Certificazione digitale di esenzione avviene nel caso in cui venga meno la specifica
condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio, a condizione che la data di fine validità non sia stata ancora
superata. La revoca avviene anche nei casi previsti dall’art. 8 del DPCM 17 giugno 2021, commi 5 e 6 così
come modificati dal DPCM 17 dicembre 2021 (sopravvenuta positività al test molecolare SARS-CoV-
2/generazione o acquisizione fraudolenta/sospensione di una partita difettosa di vaccino anti SARS-CoV-
2/COVID-19).

4. Cessazione di validità delle certificazioni analogiche (cartacee)
Il DPCM 04.02.2022 supera le disposizioni di cui all’art.3, comma 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105
convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, in merito al rilascio in forma analogica
(cartacea) delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei confronti dei
soggetti “esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021.

Al fine del recupero delle certificazioni pregresse rilasciate in formato cartaceo, si fa presente che l'art. 5,
comma 4 del DPCM prevede che entro venti giorni dalla data di efficacia del DPCM, "le certificazioni di
esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle
circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su
richiesta dell’interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di
esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea".

Pertanto, a far data dal 28.02.2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione in formato analogico
NON avranno più valore.

(segue) - Nell'allegato il testo completo del provvedimento

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