Il TAR Puglia annulla la delibera 1581 sui "sartani" che imponeva la nota D in ricetta

Sentenza N. 00241/2014 REG.PROV.COLL. N. 01518/2012 REG.RIC.

martedì 18 febbraio 2014

(estratto)

Posto che l’attività di prescrizione dei farmaci appartiene alla competenza bipartita Stato - Regioni, la fissazione dei limiti e dei criteri che devono guidare il medico nella scelta del farmaco che meglio risponda alle esigenze terapeutiche del singolo caso non può che appartenere ai principi fondamentali da stabilire con legge statale, trattandosi di uno dei casi in cui occorre assicurare uniformità di trattamento nei diritti a livello nazionale, incidendo i criteri di prescrizione sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione.
2.3. In piena sintonia con le coordinate così tracciate si pone, del resto, la previsione di cui all’art. 15, comma 11-bis, del D.L. n. 95/2012, a tenore del quale “Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco”.
La richiamata disposizione non può che implicare la vigenza del principio generale secondo il quale spetta al medico la scelta in ordine al principio attivo da somministrare al paziente.
In senso analogo deve essere letta la norma contenuta nell’art. 11, comma 12, del D. L. n. 1/2012, ai sensi della quale “Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali”.
2.4. Orbene, la delibera impugnata dispone che “i medici prescrittori, dove per medici prescrittori si intende MMG, pediatri di libera scelta, specialisti convenzionati e ospedalieri di strutture pubbliche o private convenzionate, nell’effettuare la prima prescrizione o nel modificare la terapia in atto, scegliendo un farmaco attivo sul Sistema Renina Angiotensina (ACE-Inibitori/Sartani) dovranno prescrivere una molecola scelta nel rispettivo gruppo dei farmaci a brevetto scaduto presenti nella lista di trasparenza AIFA…; il medico prescrittore potrà prescrivere in deroga, ove sussistano adeguate necessità cliniche, una molecola di ACEi/Sartani a brevetto non scaduto, applicando nel campo dedicato alle indicazioni delle Note AIFA il codice di esenzione regionale D (Deroga), motivando adeguatamente la scelta…; nei casi in cui sia richiesta una terapia con associazioni di antiipertensivi comprendenti farmaci del Sistema Renina Angiotensina, il prescrittore dovrà indirizzarsi come prima scelta ad associazioni tra farmaci a brevetto scaduto anche nel caso di associazioni precostituite…”.
2.5. È evidente, allora, che la Regione Puglia, con la delibera di Giunta n. 1581/2012, ha introdotto disposizioni che limitano la scelta del medico, una volta stabilito a quale farmaco ricorrere tra i due antagonisti attivi sul Sistema Renina Angiotensina (ACE-inibitori oppure Sartani), di prescrivere il principio attivo ritenuto più adatto al paziente, tra quelli riconducibili alla classe prescelta (per i Sartani: Losartan, Eprosartan, Valsartan, Irbesartan, Candesartan, Telmisartan, Olmesartan; per gli ACE-inibitori: Captopril, Enalapril, Lisinopril, Fosinopril, Ramipril, Quinapril, Perindopril, Benazepril, Trandolapril, Zofenopril, Spirapril, Moexipril, Cilazapril, Delapril).
Così facendo, la Regione Puglia ha introdotto, per di più in via non legislativa, una disciplina, in materia di prescrizione dei farmaci, non conforme ai principi ricavabili dalla vigente legislazione nazionale come sopra richiamati.
Sotto questo profilo l’operato della Regione è illegittimo e risultano fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, potendo restare assorbita ogni altra censura.
2.6. Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta risarcitoria, risultando sfornito di prova il nesso di causalità tra il provvedimento impugnato e la riduzione delle vendite di farmaci - e del conseguente fatturato - della ricorrente, tenuto conto peraltro che la delibera impugnata ha comunque previsto la possibilità per il medico di prescrivere in deroga, ove necessario, il farmaco con brevetto non scaduto.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui sopra.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

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