Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01

Misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2.

venerdì 21 maggio 2021

Definizione di caso COVID-19 sospetto o confermato per variante VOC
Considerata la diffusione geografica delle varianti si aggiorna quanto indicato nella circolare n. 3787
del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2,
valutazione del rischio e misure di controllo”.

Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 si intende un caso COVID-19:
- con delezione del gene S
oppure
- contatto stretto di caso COVID-19 con variante VOC 202012/01 accertata.

Per caso COVID-19 sospetto per variante VOC diversa da VOC 202012/01 (es. lineage B.1.1.7, P.1,
P.2, lineage B.1.351) si intende un caso COVID-19 per il quale sia presente un link epidemiologico
(provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata).
Per caso COVID-19 confermato per variante VOC, si intende un caso in cui il sequenziamento ha
rilevato la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.

Attività di gestione dei casi e dei contatti
Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare
le attività di ricerca e gestione dei casi e dei contatti di casi COVID-19 sospetti o confermati per
infezione da varianti VOC.

Quarantena
Contatti ad alto rischio (contatti stretti) asintomatici di casi COVID-19 confermati, compresi casi da
variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata) e varianti VOC diverse da VOC 202012/01
(sospetta o confermata)

I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da variante VOC
202012/01 sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità
dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale
risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo (Tabella 2).

Contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01
(sospetta o confermata)
I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 con varianti VOC diverse da VOC 202012/01
(sospette o confermate) identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un
periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Qualora i contatti a basso rischio, siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza
diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni
di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì
la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e dell’art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio
2020, n. 35 (Tabella 2).