DD 309/2025: Disposizioni applicative e determinazione risorse per l’annualità 2025

FIMMG Puglia chiede la convocazione della Delegazione Trattante

martedì 24 giugno 2025

In riferimento alla determina in oggetto la scrivente O.S. deve rilevare in premessa il mancato coinvolgimento delle OO.SS. nell’impostare tale direttiva su una materia pattizia, con lo scopo di offrire la massima collaborazione al fine di contribuire a garantire la puntale applicazione dell’AIR e l’obiettivo comune di porre a regime il nuovo modello organizzativo assistenziale della medicina generale previsto dallo stesso.

Nel merito si devono evidenziare alcuni aspetti che, a parere della scrivente, è urgente correggere proprio per non alterare la corretta e puntuale organizzazione delle AFT e le attività che sono in procinto di partire in tutte le AA.SS.LL. della regione. 

1. Assetto organizzativo

La Regione Puglia, con  la sottoscrizione del nuovo AIR, ha determinato il nuovo “assetto organizzativo” della medicina generale “nel rispetto dell’art. 2 commi 2 e 3, dell’art. 29 commi 1,4 e 10, nonché dell’art. 47, comma 2, lett. D, punti VI) e VII) dell’ACN 04.04.2024” (Art. 1, comma 1, AIR) definendo “Dalla data di pubblicazione” dell’accordo che “le forme organizzative dell’assistenza primaria sono quelle previste dagli artt. 8 e 9 dell’ACN (AFT e UCCP), nel rispetto degli atti di programmazione regionale”. 

Lo stesso articolo 1 al successivo comma 4 ha previsto “all’interno di ciascuna AFT la presenza di modelli erogativi di tipo strutturale” individuati e denominati rispettivamente mS1, mS2, mS3 in base allo standard organizzativo definito alle lettere a), b) e c). 

Pertanto, come evidenziato nella discussione che ha portato alla sottoscrizione dell’accordo e come più volte sottolineato e richiesto dalla stessa parte pubblica, tutte le vecchie forme associative previste nell’ACN 2005 e ss.mm. e nella DGR 2289/07 sono decadute, mantenendo all’interno delle AFT   esclusivamente le cosiddette associazioni di tipo strutturale (gruppo, super gruppo e CPT) che, nei modi disciplinati dall’AIR, sono confluite nei nuovi modelli erogativi di tipo strutturale di cui al citato art. 1 dell’AIR. 

Quindi risultano superate e decadute le vecchie forme associative (semplice, rete e super rete) con i corrispondenti obblighi previsti per i medici facenti parte e sostituiti dai nuovi compiti definiti per i medici non aderenti alle forme erogative strutturali nel nuovo AIR.

2. Collaboratore di studio

L’art. 5 dell’AIR nello stabilire al comma 1 che “Tutti i MAPs operanti all’interno delle AFT che alla data di pubblicazione del presente accordo non percepiscono alcuna indennità di collaboratore di studio hanno l’obbligo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione ...” ha individuato attraverso un accordo, strumento pattizio, da una parte un requisito per i “MAPs” richiesto dalla regione per il convenzionamento  a decorrere dalla data di pubblicazione dell’accordo, individuandone anche il termine temporale entro cui assolvere, dall’altra l’impegno della regione a sostenere tale obbligo con quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo. 

Alla luce di quanto esposto si ritiene, visto la decorrenza pattizia del requisito – data di pubblicazione dell’accordo, che l’indennità da riconoscere non può che essere dal momento della decorrenza della spesa sostenuta dal medico per il collaboratore di studio a partire dal 26 maggio 2025, data di pubblicazione dell’accordo, opportunamente comunicata e documentata alla ASL di competenza.

3. Regolamento di AFT

Pur condividendo la necessità di “revisione” dei regolamenti già approvati dalle singole ASL a seguito della sottoscrizione dell’AIR del 10 settembrescorso al nuovo accordo, si deve evidenziare che l’ACN vigente demanda la definizione di tali atti, che hanno lo scopo di disciplinare “il funzionamento interno della AFT”, ai rispettivi Comitati Aziendali (art. 12, comma 10, lett. c) e art. 29, comma 12, ACN 2024). 

Pertanto, la scrivente O.S. esprime forti perplessità sull’ipotesi di “uno schema di regolamento” attraverso un atto dirigenziale regionale su una materia che è demandata dall’ACN ad un organo paritetico aziendale.

4. Fattori produttivi art. 47, comma2, lett. D

Nella direttiva in oggetto la scrivente O.S. non individua le risorse del fondo aziendale dei fattori produttivi le cui modalità di determinazione sono state ratificate dalla delegazione trattante nelle sedute che hanno portato alla sottoscrizione dell’AIR e la cui costituzione necessità di un passaggio di approvazione nella stessa delegazione.

Nel confermare la disponibilità della scrivente O.S. al continuo confronto per continuare a dare il proprio contributo per gli obiettivi condivisi, si chiede la convocazione della Delegazione Trattante Regionale. 

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