La rinuncia agli studi universitari non ammette ripensamenti.
Il Tar di Firenze sul caso dell’aspirante medico «pentito» di Pisa
mercoledì 13 gennaio 2016

Chi decide di rinunciare agli studi perde il suo status di studente universitario e pone fine in maniera irretrattabile alla sua carriera universitaria. Dopo tale scelta, infatti, non si può tornare indietro: una volta sottoscritta la rinuncia non è possibile riattivare la carriera universitaria. Lo ha affermato il Tar di Firenze con la sentenza 1609/2015.
Il caso
Protagonista della vicenda è uno studente universitario immatricolato nell'anno accademico 1997/98 alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'università degli studi di Pisa, che aveva frequentato sino all'anno accademico 2008/09. Dopo un periodo di sospensione, il ragazzo aveva deciso di rinunciare agli studi per potersi iscrivere alla facoltà di Giurisprudenza. Evidentemente pentitosi di questa scelta, dopo un anno chiedeva di far ritorno alla Facoltà di Medicina senza sostenere le prove di ammissione previste per l'anno accademico 2013/2014. Tuttavia, l'ateneo rigettava la sua richiesta in quanto la riattivazione della carriera universitaria non era consentita.
Lo studente così si era rivolto al Tar chiedendo l'annullamento della decisione per eccesso di potere e ingiustizia manifesta, in quanto la rinuncia agli studi non produrrebbe la perdita dello status di studente universitario; nonché per violazione del principio di trasparenza, in quanto l'ateneo non lo avrebbe informato prima delle conseguenza che l'atto di rinuncia avrebbe avuto.
La decisione
I giudici disattendono le pretese dello studente, in quanto infondate, e confermano la bontà del provvedimento dell'università. Quanto allo status di studente universitario, il Collegio ricorda che «la rinuncia agli studi comporta l'annullamento di tutta la carriera universitaria, ovvero l'inefficacia della carriera scolastica svolta nel corso di laurea a suo tempo intrapreso ed ha natura irretrattabile, in quanto l'interesse pubblico sotteso alla disciplina del “rapporto universitario” richiede costante riconoscibilità e piena certezza delle situazioni che lo concernono». Quanto alla pretesa violazione dell'obbligo di trasparenza, i giudici ritengono che l'obbligo di correttezza che grava in capo all'ateneo non comporta la necessità di «esternare tutte le possibili conseguenze» che lo studente al momento della sottoscrizione dell'atto di rinuncia ha il «dovere di conoscere».