Incarichi COVID ai medici in pensione: proroga fino al 31.3
Le istruzioni aggiornate su cumulabilita dei redditi per incarichi connessi all'emergenza COVID 19
venerdì 21 gennaio 2022
Con un nuovo messaggi,o n. 298 del 20 gennaio 2022 INPS aggiorna le istruzioni relative agli effetti pensionistici delle misure introdotte dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Cura Italia), differito poi dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 2 ovvero la possibilita di incarichi professionali di lavoro autonomo connessi all'emergenza COVID 19 al personale sanitario e socio sanitario già in pensione e alla cumulabilità dei relativi trattamenti economici , conferiti da Regioni e Provincie autonome.
La disciplina infatti è stata prorogata nuovamente dall’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe 2022), al 31 marzo 2022.
L'istituto precisa che il decreto Milleproroghe prevede che la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022 , per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia.
Quindi sotto il profilo pensionistico fino alla data del 31 marzo 2022 i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione di ai lavoratori c.d. precoci.
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con redditi da lavoro autonomo di medici, veterinari, personale comparto sanità, operatori socio-sanitariCon la circolare 70 del 26.4.2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative INPS per incarichi di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
La legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.
L'istituto sottolinea che gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti come previsto dalla circolare 74-2020 di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.
Inps ha fornito inoltre con la circolare 172 del 15 novembre 2021 la norma di interpretazione autentica dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi sopracitati “In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale" NON SI APPLICANO le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevedevano l'opzione tra trattamento pensionistico e retribuzione degli incarichi straordinari .