Incarichi COVID ai medici in pensione: proroga fino al 31.3

Le istruzioni aggiornate su cumulabilita dei redditi per incarichi connessi all'emergenza COVID 19

venerdì 21 gennaio 2022

Fonte: Fisco e Tasse

Con  un nuovo messaggi,o n. 298  del 20 gennaio 2022 INPS  aggiorna  le istruzioni relative agli effetti pensionistici delle misure introdotte  dall'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Cura Italia),  differito  poi dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178  2  ovvero la possibilita di incarichi professionali  di lavoro autonomo connessi all'emergenza COVID 19  al personale sanitario e socio sanitario  già in pensione e alla  cumulabilità dei relativi trattamenti economici , conferiti da Regioni e Provincie autonome. 

La disciplina   infatti è stata prorogata nuovamente   dall’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe 2022), al 31 marzo 2022.

L'istituto precisa che  il decreto Milleproroghe prevede che la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022 , per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia.

Quindi  sotto il profilo pensionistico  fino alla data del 31 marzo 2022  i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione di ai lavoratori c.d. precoci. 

Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con  redditi da lavoro autonomo di  medici, veterinari, personale  comparto sanità,   operatori socio-sanitari 

Con la  circolare 70 del 26.4.2021, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e con la circolare n. 74 del 22 giugno 2020 sono state fornite indicazioni operative INPS  per incarichi di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

La legge n. 178/2020 ha stabilito che gli incarichi  possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021.

L'istituto sottolinea che gli interessati devono comunicare alle Strutture territoriali competenti come previsto dalla circolare 74-2020 di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma. 

Inps ha  fornito inoltre  con la circolare 172  del 15 novembre 2021  la norma di interpretazione autentica  dall’articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73/2021 in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi sopracitati “In considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale"   NON SI APPLICANO le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,  che prevedevano l'opzione tra trattamento pensionistico e retribuzione degli incarichi straordinari .