Crisi Ucraina – Attività di sorveglianza e di profilassi vaccinale
Gestione casi Covid-19 – Integrazione indicazioni operative.
lunedì 21 marzo 2022
Facendo seguito alle comunicazioni prot. AOO/005/0001868 del 04.03.2022 e prot. AOO/005/0002028 del
11.03.2022 e tenuto conto dell’andamento del fenomeno migratorio e degli approfondimenti effettuati circa i
modelli organizzativi posti in essere per la gestione delle fasi di accoglienza, di sorveglianza epidemiologica, di
profilassi vaccinale e di gestione dei cadi Covid-19, si invita a prendere atto delle qui sotto riportate indicazioni
operative integrative di quanto sin qui già comunicato e disposto.
1. Assegnazione codice STP
Al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni di prevenzione e di assistenza in favore delle persone facenti parte
del flusso migratorio connesso alla crisi Ucraina, è imprescindibile che sia assicurata la tempestiva iscrizione al regime
di “Straniero Temporaneamente Presente” con assegnazione del codice ‘STP’ che viene generato mediante le
funzionalità del sistema informativo regionale “Edotto” in favore degli stranieri temporaneamente presenti nel
territorio regionale e italiano privi di permesso di soggiorno.
A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S.
pubblici assicurano che tutte le proprie articolazioni provvedano alla immediata iscrizione al regime di STP con assegnazione del relativo codice per tutte le persone per le quali è necessario erogare le prestazioni di assistenza e
di profilassi.
2. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19
Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 ter e dall’art. 4 quater del decreto legge n.44/2021 (convertito con
modificazioni dalla legge n.76/2021 e modificato, per ultimo, dalla legge n.1/2022) in materia di obbligo vaccinale
per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, i soggetti che non dovessero sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-
19, dovranno essere sottoposti a test antigenici rapidi o molecolari per SARS-CoV-2 ogni 48 ore, quale misura
idonea per la prevenzione e il contenimento del possibile contagio da Covid-19.
I soggetti asintomatici senza esposizione nota ad un caso confermato COVID-19 nelle ultime 48 ore e in possesso
all’arrivo, dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, non devono essere
sottoposti ad alcun tipo di restrizione sanitaria. In caso di contatto con un caso di COVID-19 noto, nelle ultime 48 ore,
queste persone dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalle indicazioni nazionali e regionali per i contatti
di caso COVID-19.
Ai soggetti asintomatici non in possesso all’arrivo, dei requisiti previsti dall’Ordinanza del Ministro della Salute del
22 febbraio 2022, si deve applicare la misura della quarantena - presso le sedi individuate dalle Prefetture e dalle
Amministrazioni Locali - per un periodo di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone nasale/orofaringeo/rinofaringeo, alla fine di detto periodo.
Per i soggetti che dovessero risultare positivi a un test antigenico o molecolare effettuato all’arrivo in Italia e per i
casi COVID-19 già noti e non ancora guariti, si dovranno applicare le misure previste dalla circolare del Ministero della
Salute prot. 9498 del 4 febbraio 2022.
Con riferimento alle procedure di isolamento, le Aziende Sanitarie Locali somministrano al caso COVID-19, il prima
possibile e meglio se in loco, un’intervista rapida strutturata per la ricerca dei contatti a partire dalle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi o del test risultato positivo se asintomatici.
Per la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti di casi Covid-19 si devono applicare le indicazioni del Ministero della
Salute contenute nella circolare prot. 9498 del 4 febbraio 2022.
Si ricorda che sia i contatti sottoposti alla misura della quarantena sia i soggetti sottoposti alla misura
dell’isolamento devono essere trasferiti nelle sedi di osservazione del provvedimento, secondo le modalità di
trasporto previste dalla circolare del Ministero della Salute prot. 2840 del 13 gennaio 2022 nonché utilizzando i mezzi
di trasporto indicati nell’Ordinanza n.873/2022.
Con riferimento alle sedi di osservazione dei provvedimenti, si richiamano i contenuti delle circolari del Ministero
dell’Interno aventi prot. 0006378 del 02.03.2022 e prot. 0015709 del 08.03.2022 (qui allegate ad ogni buon fine)
inerenti alle attività di accoglienza e gestione dei cittadini ucraini in applicazione del quadro normativo e delle
ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
A tal proposito, il Ministero dell’Interno:
• con la circolare prot. 0006378 del 02.03.2022 ha richiamano alle Prefetture le indicazioni fomite con le proprie
“circolari n. 24983, del 25 agosto 2021, e n. 9959, del 3 settembre 2021, relativamente alla possibilità di
sottoscrivere accordi di collaborazione con i Comuni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241, del 1990, al fine di
affidare ai Comuni stessi la gestione dell'accoglienza, sempre secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a
carico di questo Ministero”;
• con la circolare prot. 0015709 del 08.03.2022 ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’OCDPC 873,
i profughi ucraini sono tenuti all’osservanza del regime di autosorveglianza per la durata di 5 giorni, che
decorrono dal tampone effettuato nelle 48 ore successive al loro ingresso nel territorio nazionale, con il
conseguente obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, anche ai fini della
regolare circolazione sui mezzi di traporto pubblico” e che “il predetto comma 1 dell’art. 2 prevede che anche i
profughi ucraini effettuino la quarantena di cinque giorni prevista dall’ordinanza del Ministro della Salute del
22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dalla norma, fatto salvo il caso in cui siano in possesso
di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI
di certificazione vaccinale riconosciuta. La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI
o altre strutture ricettive”.
Pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali acquisiscono dalle Prefetture territorialmente
competenti gli elenchi delle strutture ove i cittadini ucraini dovranno osservare i provvedimenti di quarantena
emessi dagli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione in linea con la normativa vigente e con le modalità già in essere
nella Regione Puglia.
Con riferimento alle sedi di osservazione dei provvedimenti di isolamento, sono già state fornite indicazioni alle
Aziende Sanitarie Locali affinchè siano individuate, in accordo con le Prefetture e le Amministrazioni Locali, sedi
idonee per tale finalità.
Laddove il periodo di quarantena o isolamento sia svolto presso civili abitazioni insistenti nel territorio regionale
presso le quali sono ospitati i cittadini ucraini, i dati della sede di osservanza dei provvedimenti e i riferimenti
nominativi dei soggetti ospitanti e relativi contatti telefonici dovranno essere rilevati dagli operatori sanitari anche al
fine della registrazione dei dati nei sistemi informativi regionali e per la loro indicazione nei provvedimenti emessi
dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
Si ribadisce l’importanza che i cittadini pugliesi, le strutture di accoglienza, le organizzazioni e le associazioni di
volontariato della Puglia che offrono accoglienza ai cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e ai soggetti provenienti
comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto assicurino il rispetto delle misure di sanità pubblica indicate nelle
circolari richiamate e nella presente comunicazione garantendo, altresì, l’osservanza delle misure di prevenzione e
contenimento del contagio e l’accompagnamento dei cittadini ucraini presso le sedi di accoglienza e prevenzione
individuate in ciascun ambito territoriale e, in specie, presso i Distretti Socio Sanitari ASL affinchè sia eseguito il
rilascio del codice STP e siano organizzate le prestazioni di profilassi e specialistiche necessarie.
Si conferma la necessità di assicurare una efficiente e diffusa organizzazione delle attività di sorveglianza, di
prevenzione, di profilassi sanitaria e vaccinale e di gestione Covid-19 mediante l'individuazione e la predisposizione
delle risorse necessarie da parte delle Aziende Sanitarie Locali.
Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinchè se ne dia attuazione e diffusione per quanto
di rispettiva competenza.
Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle circolari
ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale, dal Dipartimento Protezione Civile nonché alle indicazioni
già formulate dalla Regione Puglia.
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