Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Regione Puglia: Emergenza sanitaria COVID-19. Indirizzi operativi

lunedì 30 marzo 2020

vedi documento allegato.

Estratto dal documento:

Gestione di casi di denuncia di infortunio sul lavoro. La circolare I.N.A.I.L. del 17/03/2020, n. 365, ritiene "di ricondurre anche i casi di Covid-19 dei lavoratori dipendenti de! Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'istituto, ossia, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa". Dovendo, pertanto, i datori di lavoro assolvere all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e s.m.i., è richiesto al medico certificatore, nel redigere il certificato di infortunio, di procedere alla stratrficozionedel rischio occupazionale. fornendo dettagli utili circa le modalità di accadimento dell'evento infortunistico. Infatti, detti elementi risultano essenziali al fine di inquadrare i casi secondo le fattispecie previste dalla circolare dell'Istituto in precedenza richiamata, ovvero in dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica per i quali non si prefigura alcun intervento dell'Istituto per mancanza di prova della contrazione dell'infezione, e dipendenti che risultano positivi al test di conferma (eventualmente anche posti in quarantena_o in isolamento domiciliare), ammessi alla tutela dell'I.N,A.1.L..

Gestione dei benefici per soggetti `fragili" % iper-suscettibili. L'art. 26, c. 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18 ("Cura Italia"), prevede la possibilità per pazienti/lavoratori ritenuti "fragili" durante il periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19, di poter fruire dell'istituto della malattia fino al 30/04/2020 ("Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 de! 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9"). Con circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio delle politiche in favore delle persone con disabilità, avente ad oggetto "Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia", si chiarisce che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui trattasi sia i medici preposti ai servizi di medicina generale che i medii convenzionati con il S.S.N. ai sensi dell'art. 30 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ex art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., estendendopropriamente ai soggetti richiamati la possibilità di tale certificazione oltre all'U.O. Medicina Legale e all'U.O. Sorveglianza Sanitaria (per i lavoratori dipendenti) delle Aziende Sanitarie Locali, nella logica di favorire l'accesso al beneficio e ampliare le possibilità di auto-isolamento di fasce di popolazione particolarmente vulnerabili.

Si rende altresì necessario armonizzare il predetto disposto normativo con le previsioni rivenienti dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", siglato tra le parti sociali in data 14/03/2020, che reca al punto 12 quanto segue: "11 medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie". La modalità con cui il medico competente procede alla segnalazione delle situazioni di iper-suscettibilità individuale per i lavoratori dell'azienda di appartenenza è attraverso l'eventuale riformulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.. eventualmente indicando limitazioni % prescrizioni, su istanza del lavoratore stesso ai sensi dell'art 41, c. 2, lett c) del D.Lgs 09/04/2018. n. 81 e s m.i., fatti salvi i casi di coloro per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 26, c. 2 del D.L. 17/03/2020, n. 18. In tale seconda evenienza, il medico competente redige la relativa certificazione di malattia, attenendosi ai modi ed ai termini previsti nel disposto de qua in precedenza richiamato.