“Disposizioni in materia di clownterapia”
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2017, n. 60 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 suppl. del 21-12-2017
venerdì 22 dicembre 2017

La Regione Puglia, con la presente legge, promuove la conoscenza, lo studio e l’utilizzo della clownterapia,
quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento
alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) con il termine “clownterapia” o terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l’opera di personale
medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero
positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in
contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti
sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi
calamitosi;
b) con il termine “clown di corsia”, quella figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie
discipline, analizza i bisogni dell’utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all’interno
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della
clownterapia (...)
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