Tempi risarcimento infortunio Inail

Infortunio sul lavoro, l’Inail paga l’indennità con la prima busta paga, mentre l’indennizzo o la rendita alla chiusura della malattia.

lunedì 20 agosto 2018

Valentina Azzini (La Legge per Tutti)

Ti sei fatto male al lavoro e devi restare assente per curarti: se il fatto non è avvenuto per tua esclusiva colpa, hai diritto al pagamento da parte dell’Inail di un’indennità giornaliera e, se riporti conseguenze permanenti di una certa gravità, al pagamento anche di un indennizzo o di una rendita vitalizia. Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa è possibile che il lavoratore si infortuni (ad esempio a seguito di una caduta, di uno schiacciamento, di un taglio) e riporti lesioni (ad esempio una frattura, un’ustione, una ferita) che richiedono un certo tempo per guarire completamente e consentire al dipendente di rientrare in servizio. In base all’attività svolta, il datore deve prevenire la possibilità di incidenti informando e formando adeguatamente il lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dotandolo di tutti i dispositivi in grado di prevenire il più possibile ogni rischio di incidente e lesione. Se nonostante tutto ciò, svolgendo le sue mansioni o comunque trovandosi in un ambiente di lavoro potenzialmente pericoloso, il lavoratore si fa male, l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’Inail, esonererà il datore da qualsiasi pagamento, coprendo ogni spesa e garantendo al lavoratore il pagamento della retribuzione, delle spese sanitarie e, in caso di postumi permanenti, in base alla loro gravità, il pagamento di una sorta di risarcimento, detto indennizzo o rendita vitalizia. Vediamo dunque cosa fare in caso di infortunio, come ottenere il pagamento da parte dell’Inail e quali sono i tempi di risarcimento dell’infortunio da parte dell’Inail.
IndiceInfortunio sul lavoro: definizione e procedura da seguire
L’infortunio sul lavoro è un evento improvviso e violento che avviene in luoghi e situazioni di lavoro e che causa inabilità permanente o temporanea al lavoro.
Perché venga riconosciuto come infortunio indennizzabile dall’Inail, è necessario che il lavoratore abbia subito un trauma accidentale (una caduta, un’ustione, una ferita, uno schiacciamento, ecc…) che non gli consente di riprendere normalmente l’attività lavorativa, necessitando invece di riposo o cure mediche particolari.
In caso di infortunio, affinchè possa intervenire l’Inail, è dunque necessario recarsi immediatamente al pronto soccorso per farsi prestare le cure necessarie e rilasciare, dopo aver effettuato tutti i necessari accertamenti, il certificato sanitario che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro, prontamente avvisato dell’infortunio.
Ricevuto il certificato, il datore deve trasmetterlo telematicamente all’Inail, utilizzando ilmodello appositamente previsto dalla legge.
Il certificato inviato all’Inail indica il periodo di convalescenza e assenza dal lavoro che si prevede sia necessario al lavoratore per guarire.
Scaduta la prognosi inizialmente prevista, il lavoratore deve recarsi presso l’ambulatorio Inail ed essere sottoposto a visita medica: in questa sede i medici possono considerarlo guarito e quindi chiudere la pratica con un certificato che attesta la guarigione ed il conseguente ritorno al lavoro, oppure prolungare il periodo di malattia, consegnando un certificato medico da inviare al datore di lavoro e fissando contestualmente una nuova visita medica.
L’Inail: cos’è e cosa paga
Quando si assume un dipendente è obbligato ad iscriverlo all’Inail: si tratta di un’assicurazione che garantisce ai lavoratori, in seguito a un infortunio sul lavoro o alla contrazione di una malattia professionale, assistenza sanitaria e copertura delle spese per le prestazioni, le analisi cliniche e diagnostiche, l’acquisto di dispositivi e apparecchiature mediche.
Sottoscrivendo l’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile, a patto che non si individui una sua responsabilità diretta, come nel caso della violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dunque, se il lavoratore resta vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ha diritto al pagamento di un’indennità e/o indennizzo a carico dell’Inail.
L’Inail, quindi, verificata la regolarità dell’accaduto:
  • eroga al lavoratore un’indennità giornaliera dal quinto giorno successivo all’infortunio (nel calcolo dei cinque giorni è compresa la data dell’infortunio stesso),
  • copre le spese per esami diagnostici, visite mediche non esenti da ticket, apparecchi protesici, sedute riabilitative presso centro convenzionati, tutto ciò purchè prescritto dall’Inail stesso.
  • eroga un indennizzo o una rendita in caso si riportino lesioni e menomazioni che comportano conseguenze permanenti che comportano un grado di invalidità o inabilità al lavoro superiore ad determinate percentuali.
L’indennità giornaliera viene pagata nella misura seguente:
  • 60% della retribuzione fino al 90° giorno di convalescenza
  • 75% della retribuzione dal 91°giorno di convalescenza
Al fine di calcolare la retribuzione media giornaliera, si considera quella che è stata effettivamente pagata nei 15 giorni precedenti l’infortunio.
Nella maggior parte dei casi è prevista un’integrazione rispetto al trattamento Inail da parte del datore, che consente la copertura dell’indennità giornaliera del 100%.
L’indennizzo o la rendita, invece, avranno invece importo tanto più alto, quanto maggiori saranno le conseguenze dell’infortunio. In particolare, se dall’infortunio sono derivate conseguenze permanenti e menomazioni di grado compreso tra 6% e 15%, il lavoratore ha diritto al pagamento da parte dell’Inail di un indennizzo, il cui importo è stabilito sulla base del tipo di menomazione subita e del suo grado, da apposite tabelle; se la menomazione è di grado pario o superiore al 16%, il lavoratore ha diritto ad una rendita vitalizia, anche questa calcolata sulla base di apposite tabelle.
Quali sono i tempi di pagamento da parte dell’Inail dell’indennità e dell’indennizzo?
Sul punto bisogna distinguere tra indennità e indennizzo o rendita a carico dell’Inail, in quanto la loro modalità di pagamento e la relativa tempistica sono diverse.
L’indennità giornaliera viene pagata al lavoratore dal quarto giorno successivo all’infortunio nella busta paga mensile rilasciata dal datore (che la anticipa).
Per prognosi superiori a 20 giorni, invece, i pagamenti vengono effettuati mediante accontidirettamente al lavoratore ed il saldo è corrisposto al momento della guarigione clinica, con le seguenti modalità:
  • assegno o in contanti allo sportello postale o bancario (solo per importi non superiori a 1.000 euro)
  • accredito su c/c bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro)
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario o postale (obbligatorio per importi superiori ai 1.000 euro)
  • carta prepagata dotata di codice IBAN
  • negli istituti di credito convenzionati con l’INPS per i titolari di rendita che riscuotono all’estero
L’indennizzo o la rendita vitalizia vengono invece erogati dall’Inail al lavoratore una volta chiusa la malattia, ossia quando a seguito di visita medica presso gli ambulatori dell’Inail il lavoratore viene considerato guarito, perché le conseguenze dell’infortunio sono cessate, oppure le terapie non sono più efficaci per diminuire i postumi dell’incidente. In genere in questi casi, il medico redige un certificato di chiusura della malattia, trasmesso ai competenti uffici Inail che, entro un paio di mesi, dovrebbero procedere alla liquidazione delle somme spettanti.
L’aggravamento e l’adeguamento dell’indennizzo o della rendita
Se i postumi dell’infortunio con il tempo si aggravano, è possibile chiedere di essere nuovamente sottoposti a visita per aggravamento della malattia e domandare una revisionedell’indennizzo o della rendita.
La relativa domanda deve essere presentata all’Inail entro 10 anni dalla data dell’infortunio o dalla decorrenza dell’eventuale rendita.
La revisione dell’indennizzo può essere richiesta per una sola volta nel decennio, mentre la revisione della rendita può essere richiesta una volta all’anno per i primi quattro anni, poi al settimo e al decimo dalla decorrenza della rendita.