CTU: gli psicologi non possono sostituire i medici nell’accertamento degli stati di infermità
Il Tar del Lazio accoglie il ricorso della FNOMCeO
venerdì 28 giugno 2024
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Non è corretta l’attribuzione agli psicologi dei settori della capacità di intendere e volere (penale e civile), della capacità di stare in atti, della previdenza adulti (indennità di accompagnamento, legge 104) e della valutazione del danno. Tali ambiti, richiedendo l’accertamento di un’infermità, e quindi una diagnosi, sono di competenza esclusiva del medico.
A stabilirlo, il Tar del Lazio, che, con la sentenza n. 12854/2024, ha accolto il ricorso della FNOMCeO per l’annullamento del DM 4 agosto 2023 n.109, sugli Albi dei CTU, nella parte che attribuisce agli psicologi competenze e specializzazioni proprie dell’area medico-legale. In particolare, la FNOMCeO ha eccepito l’illegittimità del suddetto decreto nella parte che apre indebitamente agli psicologi l’accertamento di stati che il legislatore valuta, parlando di infermità e quindi di diagnosi, di competenza esclusiva del medico.
“Questa Federazione – scrive il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli – rileva che il risultato conseguito è motivo di soddisfazione per la professione tutta in quanto precipuamente finalizzato alla difesa dell’interesse generale a che non siano menomate le competenze dei medici, scongiurando lo sconfinamento degli psicologi in ambiti diagnostici riservati esclusivamente ai medici”.
“Il giudice nella sua sentenza spiega che queste attribuzioni – dichiara Anelli – sono riservate ai medici e che diagnosticare una malattia è un’attività esclusiva della professione medica. Certo, il medico può avvalersi della collaborazione anche degli psicologi, ma la diagnosi rimane nelle competenze esclusive del medico”.
Fonte: sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri