Anticipare farmaci in SSn senza ricetta è un reato.
Bacchini (Federfarma): «Non è cattiva volontà del farmacista» (L'Adige VR)
lunedì 29 luglio 2013

(L'ADIGE - VR) di Redazione Web Anticipare farmaci in regime SSN è una pratica illegittima (DPR 371/1998), non un atteggiamento insensibile da parte del farmacista. Il problema si acutizza d'estate, quando le farmacie ricevono in maniera ancora più pressante richieste in tal senso da parte dei cittadini che per diverse ragioni non hanno a disposizione la ricetta SSN e pretendono che il farmacista anticipi il farmaco promettendo di portare in un secondo momento la ricetta SSN. «È una pratica illecita e sanzionabile, che espone il farmacista a rischi enormi, ma la cittadinanza la interpreta come una mancanza di professionalità o peggio ancora secondo il mio punto di vista, di poca disponibilità nei confronti dell'utenza – spiega Marco Bacchini, presidente di Federfarma Verona, l'Associazione dei titolari di farmacia -.
Si deve sapere che in caso di ispezioni, infatti, le farmacie avrebbero notevoli problemi, fino ad arrivare alla chiusura della farmacia ed avvio di esposto alla Procura della Repubblica. Ricordo che il farmacista è sempre disponibile nell'agevolare gli utenti, sempre però nei limiti previsti dalla legge. Chiediamo, a questo proposito, anche la collaborazione dei Medici in servizio presso le strutture di Pronto Soccorso, di Guardia medica e dei Reparti delle varie strutture ospedaliere sul territorio, affinché rilascino sempre al paziente la ricetta correttamente compilata e - laddove previsto- la regolare ricetta rossa SSN che da' diritto al prelievo del farmaco a carico del SSN in farmacia. Esistono tuttavia casi eccezionali regolamentati dal D.M. 31-3-2008 in cui il farmacista è autorizzato a consegnare – però con costo a totale carico del paziente- farmaci senza l'esibizione della ricetta medica, compilando e conservando in farmacia un apposito modulo di anticipazione che deve essere poi firmato dal paziente stesso».
Si deve sapere che in caso di ispezioni, infatti, le farmacie avrebbero notevoli problemi, fino ad arrivare alla chiusura della farmacia ed avvio di esposto alla Procura della Repubblica. Ricordo che il farmacista è sempre disponibile nell'agevolare gli utenti, sempre però nei limiti previsti dalla legge. Chiediamo, a questo proposito, anche la collaborazione dei Medici in servizio presso le strutture di Pronto Soccorso, di Guardia medica e dei Reparti delle varie strutture ospedaliere sul territorio, affinché rilascino sempre al paziente la ricetta correttamente compilata e - laddove previsto- la regolare ricetta rossa SSN che da' diritto al prelievo del farmaco a carico del SSN in farmacia. Esistono tuttavia casi eccezionali regolamentati dal D.M. 31-3-2008 in cui il farmacista è autorizzato a consegnare – però con costo a totale carico del paziente- farmaci senza l'esibizione della ricetta medica, compilando e conservando in farmacia un apposito modulo di anticipazione che deve essere poi firmato dal paziente stesso».
I casi regolati dal D.M. 31-3-2008 (consegna eccezionale di farmaci ):
PATOLOGIE CRONICHE
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi:
1) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto;
2) esibizione di un documento sanitario attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco;
3) esibizione di un documento originale,firmato dal medico curante, attestante la patologia e il farmaco;
4) esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 gg; il farmacista deve apporvi un'annotazione per impedirne un'ulteriore analoga utilizzazione
5) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
In tutti questi casi la consegna dei medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all'insulina.
NECESSITA' DI NON INTERROMPERE TERAPIE
Deve essere disponibile uno dei seguenti elementi:
1) presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
2) esibizione da parte del cliente di una confezione inutilizzabile (es. flaconcino danneggiato); in tal caso il cliente deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto.
La consegna di medicinali iniettabili nei suddetti casi è ammessa limitatamente agli antibiotici monodose.
ESIGENZE DI PROSEGUIRE LA TERAPIA A SEGUITO DI DIMISSIONE OSPEDALIERA
Il paziente deve esibire documentazione di dimissione ospedaliera, emessa non oltre i due giorni precedenti, dalla quale risulti prescritta o raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. È ammessa la consegna di medicinali iniettabili.
«In tutti questi casi il farmacista – prosegue il dott. Bacchini - può comunque consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto,fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in numero sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento sino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
Si evidenzia che per nessuna ragione è possibile utilizzare questa norma per dispensare Medicinali stupefacenti o medicinali vendibili solo su prescrizione di centri ospedalieri e di Specialisti. Il farmacista è tenuto inoltre a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che quest'ultimo deve informare il medico curante del ricorso alla procedura. Il farmacista deve poi fornire al cliente copia della scheda da inoltrare al proprio medico riportante la specificazione del medicinale consegnato
Colgo l'occasione per chiedere quindi la collaborazione di tutti – strutture sanitarie, medici, pazienti affinché ciascuno nel proprio ambito e nel rispetto del proprio ruolo – possano utilmente cooperare nell'evitare disagi , discussioni e fraintendimenti, situazioni particolarmente antipatiche quanto vi è in gioco la salute dell'utenza.
La farmacia costituisce un importante presidio sul territorio, ma il farmacista deve essere messo in grado di svolgere la propria attività nel rispetto dei vincoli professionali e deontologici : anche l'utente stesso deve quindi essere consapevole che certe richieste non sono attuabili e non per mancanza di disponibilità del proprio farmacista al quale – come ribadisco spesso – ognuno si può sempre rivolgere con la massima fiducia.
Rendo noto, infine, che per effetto di una recente normativa, le farmacie hanno la facoltà da quest'anno di non chiudere i battenti per ferie, scelta adottata dalla maggioranza delle 220 farmacie di Verona e provincia, fatto questo che non mette in difficoltà l'intero sistema delle farmacie sul territorio nemmeno nel periodo estivo che quindi garantisce la consueta accessibilità al farmaco ai cittadini veronesi