Istituzione albo strutture autorizzate all’esecuzione test dell’antigene SARS-CoV-2.

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo

martedì 13 aprile 2021

vedi documento allegato
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 2021, n. 557
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 13-4-2021

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. k della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
1) di dover approvare il documento contenente gli “Indirizzi operativi in materia di attività di sorveglianza
epidemiologica gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 e di esecuzione test SARS-CoV-2 nella Regione
Puglia” (versione marzo 2021) (allegato 1, a formarne parte integrante e sostanziale);
2) di dover modificare e integrare il documento “Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle
scuole nella Regione Puglia” approvato con deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2021, n.131
prevedendo i fac simili di autocertificazione per assenze in ambito scolastico: allegato A) “Autocertificazione
rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19” e allegato B) “Autocertificazione rientro a scuola
motivi diversi da malattia” (allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale);
3) di dover approvare l’Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un elenco regionale delle strutture e dei
professionisti autorizzate all’esecuzione del test antigene per SARS-CoV-2, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale comprensivo della relativa modulistica (allegato 3, a formarne parte
integrante e sostanziale);
4) di dover istituire l’elenco regionale delle strutture ammesse a far parte della rete regionale SARS-CoV-2,
distinto in:
a) elenco regionale dei laboratori di analisi ammessi a far parte della rete regionale laboratori SARS-
CoV-2 e, pertanto, autorizzati all’esecuzione del test molecolare per SARS-CoV-2, di cui alle DD.GG.RR.
n.519/2020, n.652/2020, n.1181/2020 (elenco sub A);
b) elenco regionale delle strutture e dei professionisti autorizzati all’esecuzione del test antigene per
SARS-CoV-2, di cui al presente provvedimento (elenco sub B);
5) di dover stabilire, a modifica della deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2020, n.1750, che
l’esecuzione dei test per la ricerca dell’antigene per SARS-CoV-2 è consentita, per qualsiasi finalità,
unicamente alle strutture e ai professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico e inserite
nell’elenco regionale di cui al presente provvedimento;
6) di dover consentire l’esecuzione dei test per la ricerca dell’antigene per SARS-CoV-2 effettuati dai
laboratori di analisi, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n.1750/2020 e dalle farmacie pubbliche e
private convenzionate, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n.157/2021, fino all’intervenuta approvazione
dell’elenco di cui al presente provvedimento;
7) di dover vietare l’esecuzione dei test per la ricerca dell’antigene per SARS-CoV-2 e dei test molecolari per
SARS-CoV-2 a qualunque soggetto e struttura al di fuori di quelle di cui al punto precedente e di quelle
che saranno incluse nell’elenco di cui al presente provvedimento;
8) di dover stabilire che l’elenco regionale di cui al presente provvedimento sarà predisposto e approvato
dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della salute,
del Benessere sociale e dello Sport per tutti e sarà aggiornato almeno con cadenza semestrale con
pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Puglia e nel sito PugliaSalute;
9) di dover stabilire che le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli I.R.C.C.S
pubblici della Regione Puglia assicurino l’utilizzo massivo dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 con
analizzatori automatici PoCT (Point of Care Testing) acquisiti dalla Sezione Protezione Civile di Puglia
atteso che gli stessi risultano, in base alle dichiarazioni del produttore, classificabili come test di terza o
ultima generazione e, in base a quanto previsto dalle recenti circolari del Ministero della Salute, utilizzabili in tutte le fattispecie e contesti di Sanità Pubblica secondo quanto previso dal documento allegato 1 al
presente provvedimento;
10) di dover stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, dalle
disposizioni nazionali e regionali in materia di esecuzione dei test SARS-CoV-2 e il mancato rispetto degli
obblighi informativi comporta, previa diffida, per tutte le strutture autorizzate e per quelle accreditate,
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14 della legge regionale n.19/2017 e ss.mm.ii., in base alla
tipologia e gravità di inosservanza o irregolarità rilevata;
11) di dover confermare che, come specificato con DPGR n.1750/2020, le Aziende Sanitarie Locali
territorialmente competenti mediante le proprie articolazioni interne (Unità Valutazione Appropriatezza
Ricoveri e Prestazioni, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Referenti aziendali Flussi Covid-19) sono tenute
all’esecuzione periodica delle verifiche circa il puntuale rispetto da parte delle strutture e dei professionisti
autorizzati all’esecuzione dei test SARS-CoV-2 delle disposizioni nazionali e regionali che ne regolano
l’esecuzione, dei relativi adempimenti amministrativi e degli obblighi informativi;
12) di dover disporre, in linea con quanto previsto dalla D.G.R. 14 dicembre 2020, n. 2063, che:
a) i MMG e i PLS procedano alla gestione dei casi Covid-19 e alla prescrizione del test SARS-CoV-2,
in base a quanto previsto dal documento “Indirizzi operativi in materia di attività di sorveglianza
epidemiologica gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 e di esecuzione test SARS-CoV-2 nella Regione
Puglia” approvato con il presente documento;
b) i MMG e i PLS procedano all’esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, se idonei in base ai
requisiti stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità, presso le sedi messe a disposizione dalle Aziende
Sanitarie Locali o presso altre sedi all’uopo individuate, in raccordo con le Direzioni Sanitarie, i
Dipartimenti di Prevenzione e i Distretti Socio Sanitari delle ASL territorialmente competenti;
c) i MMG e i PLS dispongano per i soggetti risultati positivi al test SARS-CoV-2, il periodo di inizio e fine
dell’isolamento, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale prodotto mediante la
piattaforma informatica regionale;
d) iMMG e i PLS dispongano, per i “contatti stretti” di soggetti risultati positivi Covid-19 (casi confermati), il
periodo di inizio e fine della quarantena, con conseguente adozione del provvedimento contumaciale,
prodotto mediante la piattaforma informatica regionale;
13) di dover disporre che le Unità Speciali di Continuità Assistenziale di cui all’art. 8 del d.l. n.14/2020 debbano
garantire le attività di sorveglianza sanitaria, di esecuzione dei test anche a domicilio e di sorveglianza
clinica secondo quanto stabilito nelle linee di indirizzo approvate con il presente provvedimento;
14) di dover specificare che nessun riconoscimento economico connesso ad attività svolte dalle strutture
private e dai professionisti in difformità al presente provvedimento, alle linee di indirizzo e alle disposizioni
nazionali e regionali può avvenire a carico del Servizio Sanitario Regionale e da parte da delle Aziende
Sanitarie Locali;
15) di dover individuare nel Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica-UOC Igiene, AOUC
Policlinico di Bari, già individuato quale laboratorio di riferimento regionale per SARS-CoV-2, e nel
Laboratorio di Biologia Molecolare dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale – sede di Putignano le
strutture regionali di riferimento, deputate alle attività di sequenziamento genomico per evidenziare
la presenza di eventuali varianti o mutazioni di rilievo al SARS-CoV-2 secondo le indagini richieste dal
Ministero della Salute;
16) di dover demandare alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, con propri atti, alla definizione
del finanziamento necessario alle attività di sequenziamento svolte dai Laboratori regionali di riferimento
come individuati con il presente provvedimento;
17) di dover specificare che tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale sono tenuti ad utilizzare, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n.4/2020 e ss.mm.ii. e dalla legge regionale n.16/2011,
le piattaforme regionali per la gestione delle attività connesse all’emergenza Covid-19 e a rispettare gli
relativi obblighi informativi;
18) di dover specificare che in caso di accertata mancata osservanza degli obblighi, i Direttori Generali delle
Aziende ed Enti del SSR debbano avviare i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni previste dal
codice disciplinare e dai CCNL del personale di comparto e della dirigenza del SSN;
19) di dover stabilire che nei casi in cui dalla mancata e/o non completa e/o tardiva registrazione (o
conferimento) dei dati dovessero derivare conseguenze di tipo epidemiologico e/o sanitario, gli organismi
competenti dovranno valutare la sussistenza delle ipotesi di cui agli artt. 438 e 452 del c.p. in base alla
gravità dei casi accertati nonché, ove sussistente, l’omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.);
20) di dover stabilire che l’adeguamento delle piattaforme informatiche regionali dedicate alla gestione
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 avvenga con la massima urgenza al fine di consentire la compiuta
gestione di quanto previsto dal presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Posizione Organizzativa “Prevenzione e Promozione della Salute”
(Nehludoff Albano)
Il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere”
(Onofrio Mongelli)