Medici fiscali, la sentenza: lavoratore assente ingiustificato anche se citofono è rotto
Cassazione: Il lavoratore penalizzato se concorre attivamente a non farsi trovare
giovedì 03 marzo 2016

Che il lavoratore in m
malattia perdesse l'indennità se non risponde quando il medico fiscale chiama già si sapeva, ma adesso la Cassazione ci spiega che l'indennità si perde pure se lui non concorre attivamente a non farsi trovare: estremizzando, si rischia anche quando il nome non è sul citofono o se quest'ultimo è rotto. A meno non abbia avvertito l'Inps, anche la vittima di un disservizio condominiale è considerata assente. Tale è quando in qualsiasi modo il suo comportamento sia giudicabile ostativo la visita di controllo. Lo dice la sentenza di Cassazione Sezione Lavoro numero 3294 del 19 febbraio scorso, che innova sulla materia: «l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale».
malattia perdesse l'indennità se non risponde quando il medico fiscale chiama già si sapeva, ma adesso la Cassazione ci spiega che l'indennità si perde pure se lui non concorre attivamente a non farsi trovare: estremizzando, si rischia anche quando il nome non è sul citofono o se quest'ultimo è rotto. A meno non abbia avvertito l'Inps, anche la vittima di un disservizio condominiale è considerata assente. Tale è quando in qualsiasi modo il suo comportamento sia giudicabile ostativo la visita di controllo. Lo dice la sentenza di Cassazione Sezione Lavoro numero 3294 del 19 febbraio scorso, che innova sulla materia: «l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale».
Già 22 anni fa la Corte si era pronunciata sul lavoratore che non risponde al citofono (sentenza 9523 del 14 settembre 1993) ma ora nella nuova sentenza detta dei criteri che il medico fiscale può utilizzare per considerare o meno assente un lavoratore, alla luce anche del nuovo decreto Ministero Lavoro 11 gennaio 2016 che equipara i dipendenti privati ai pubblici. In pratica, il decreto ne viene integrato. Vediamo come. Secondo il decreto, il lavoratore può allontanarsi da casa senza essere considerato assente ingiustificato ove affetto da stati invalidanti pari o superiori al 67%, infortunato sul lavoro, invalido per servizio, donna in stato di gravidanza a rischio o malato costretto a terapie salvavita. Per mettersi al riparo da tagli allo stipendio, il lavoratore deve chiedere al suo medico di famiglia di inserire il codice di esenzione E nel certificato di malattia, e questo dal 22 gennaio scorso, data di entrata in vigore del decreto 11/1. Quest'ultimo però deve ancora specificare le patologie che danno diritto al codice E, nonché come si possa leggere in automatico l'esenzione E nel programma Inps per i certificati. Nel frattempo, la Corte spiega che negli altri casi in cui è costretto ad assentarsi, fuori dal novero previsto dalla legge, il lavoratore deve prestare attenzione. Nella fattispecie, è stato dato torto a un uomo di Reggio Calabria, assentatosi per accompagnare con la sorella a Trento dove il nipote era rimasto vittima di un incidente.
La sentenza 3294/16 spiega che se un lavoratore in malattia si allontana da casa per motivi urgenti nelle fasce orarie dei controlli dei medici fiscali deve dare comunicazione immediata della propria assenza al datore di lavoro e all'Inps competente per territorio (che in effetti potrebbe già aver inviato il medico fiscale). «L'obbligo dell'Inps di erogare l'indennità di malattia permane, anche a fronte di un comportamento del lavoratore che si sottragga alla verifica sanitaria, solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio, e considerato l'obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela».