Il dipendente pubblico può mancare alla visita fiscale?

La visita fiscale del dipendente pubblico: giorni e fasce di reperibilità. Eccezioni, cause di giustificazione e conseguenze in caso di assenza

mercoledì 26 aprile 2017

Articolo di Marco Borriello: La Legge per tutti

Il dipendente pubblico, in virtù dei doveri nascenti dal suo contratto di lavoro, non può ovviamente assentarsi dalla sue incombenze, a meno che non sussista una causa di giustificazione adeguata. Tra queste, la più notoria è senza alcun dubbio quella della malattia.

Anche se i denigratori della categoria (in realtà più invidiosi che altro) spesso affermano che tale giustificazione è utilizzata con frequente “facilità”, in verità assentarsi dal proprio posto di lavoro in pendenza di una malattia è un sacrosanto diritto di tutti i lavoratori, ivi compresi i dipendenti pubblici.

Ebbene, assodato quanto premesso, quando il dipendente pubblico si ammala, tranne che in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge, deve essere sottoposto alla cosiddetta visita fiscale: che cos’è, in cosa consiste e quali sono le conseguenze in caso di assenza, lo andiamo a verificare insieme tra poco.

Che cos’è la visita fiscale?

È un accertamento di carattere amministrativo e medico, attraverso il quale il datore di lavoro verifica lo stato di salute del dipendente, assente giustificato.

Essa può avvenire anche il primo giorno di malattia (debitamente denunciata dal medico, mediante invio telematico del certificato medico), così come durante i successivi, sino alla guarigione prevista e cioè sino al termine dei giorni di prognosi certificati.



In buona sostanza, senza alcun preavviso, il lavoratore malato è “visitato” dal medico fiscale. Nella pratica, l’accertamento spesso e volentieri è alquanto informale ed il medico si limita a constatare la vostra presenza e ad avallare la prognosi oggetto della certificazione. Tuttavia nulla vieta al medico di essere realmente “fiscale”, accertando in concreto il vostro stato di salute ed eventualmente disponendo per il vostro rientro immediato in caso di constatata guarigione.

In quali giorni e orari devo essere reperibile?

La reperibilità è prevista tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, anche se molto raramente il medico fiscale si fa vedere nel week end (tuttavia è una possibilità).

Detto ciò le fasce di reperibilità sono:

dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Posso mancare alla visita fiscale?

Assolutamente no. A meno di cause di giustificazione, la vostra assenza alla visita fiscale non è ammessa e, ove mai dovesse verificarsi, sareste oggetto delle sanzioni di legge.

Ovviamente tra le cause di giustificazione non c’è il caffè al bar, la spesa al supermercato e tanto meno, la partita a tennis, mentre invece, una visita medica non rinviabile o l’essersi recato presso il centro di riabilitazione per sottoporvi all’indifferibile trattamento necessario alla vostra patologia, sono certamente delle cause che giustificano l’assenza dalla visita fiscale.



Detto ciò la legge [2] ha individuato delle ipotesi in presenza delle quali, si è esentati dalla visita fiscale. Esse sono:

quando la malattia deriva da patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
quando si tratta d’infortuni sul lavoro;
quando è stata riconosciuta la causa di servizio;
quando si tratta di una malattia connessa ad un’invalidità riconosciuta.
Sono infine esentati dalla visita fiscale coloro che sono ricoverati presso una struttura sanitaria, ma anche quelli già visitati “fiscalmente” durante il periodo di prognosi certificata.

Quali sono le sanzioni se manco alla visita fiscale?

La legge afferma che il dipendente pubblico che manca alla visita fiscale, senza giustificato motivo, …decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo… [3].

Alla descritta sanzione economica, va aggiunta l’eventuale sanzione disciplinare. A proposito di quest’ultima, la Cassazione [4] ha precisato che la violazione dell’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie previste per le visite mediche ispettive costituisce ragione autonoma e sufficiente non solo per l’applicazione della conseguenza di legge automaticamente connessa ma anche per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari quali il licenziamento.

Si tratta di conseguenze comunque evitabili giustificando adeguatamente la propria assenza.



note
[1] Art. 1 D. 206/2009.

[2] Art. 2 D. 206/2009.

[3] Art. 5, comma 14 Dl. 463/1983.

[4] Cass. sent. n. 3226/2008.