Rilascio Green Pass - Casi particolari - Una pratica sintesi a cra della FIMMG Bari

Casi particolari indicati dalla Regione Puglia - Indicazioni per la gestione e soluzione

mercoledì 25 agosto 2021

(in allegato una sintesi pratica della casistica)

In relazione ad una serie di casi particolari connessi al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) di cui all’art. 9 del decreto legge n.52/2021 convertito, con modificazioni, in legge n.87/2021 e ss.mm.ii. e di cui al DPCM 17.06.2021, questa Sezione ha sottoposto ripetutamente ai Ministeri competenti (Salute e MEF) nonché alle relative strutture tecniche (SOGEI) incaricate della predisposizione, configurazione e gestione della piattaforma nazionale-DGC le problematiche rilevate al fine di ottenere indicazioni utili alla soluzione e gestione dei casi particolari.

Dopo i molteplici solleciti, il Ministero della Salute ha fornito i seguenti chiarimenti e le conseguenti indicazioni operative di cui si invita a prendere atto per quanto di rispettiva competenza:

1.    Registrazione prima dose vaccinazione effettuata in Paese estero e seconda dose in Italia

Abbiamo evidenziato che il Sistema Tessera Sanitaria, contrariamente a quanto previsto dalla circolare prot. 35209 del 04.08.2021 non consente la registrazione di questa fattispecie impedendo così di poter rilasciare il Green Pass agli aventi titolo.

Il Ministero della Salute ha risposto (e-mail del 24.08.2021) che “al momento al momento la registrazione solo della prima dose effettuata all'estero non è disponibile nella funzionalità rilasciata alle ASL. Tale possibilità è infatti stata inserita solo all'ultimo momento nella circolare quando gli sviluppi della funzionalità erano già stati avviati. È previsto l'adeguamento della maschera per l'inserimento anche della sola prima dose nella prima settimana di settembre.

Si invita, pertanto, a prenderne atto informando i cittadini che tale criticità non dipende dalla Regione Puglia e dalle Aziende Sanitarie Locali della Puglia.

2.    Soggetti già guariti per i quali è stata già generata una certificazione verde COVID-19 di guarigione ma che si sono re-infettati e poi successivamente sono guariti dal COVID-19

È stata chiesta conferma che, in questi casi, deve essere emesso un nuovo certificato di guarigione con le stesse regole e modalità previste dal DPCM 17.06.2021.

Il Ministero della Salute ha risposto (e-mail del 23.08.2021) che “anche se il meccanismo di revoca del green pass, pur se previsto dal DPCM e a livello europeo, non è stato ancora operativamente implementato, si conferma che in caso di nuova guarigione il certificato può essere emesso sempre con la funzione del sistema TS a disposizione dei medici e genera un nuovo green pass di guarigione”.

Pertanto, si invita a prenderne atto per la gestione di questi casi prioritariamente mediante il sistema informativo regionale “IRIS” oppure, in caso di oggettiva impossibilità, mediante le funzionalità del sistema Tessera Sanitaria previa registrazione, comunque, dei dati nel sistema “IRIS” previsti quale obbligo informativo connesso alle attività di sorveglianza e gestione dei casi COVID-19.

3.    Soggetti ai quali è stata somministrata la prima delle due dosi di vaccino anti-Covid-19 e che, nel frattempo, si sono infettati, con accertamento della positività mediante tampone molecolare

È stato chiesto come procedere per garantire l'emissione del Green pass vaccinale di completamento del ciclo per infezione postuma o, comunque, come operare in questi casi.

Il Ministero della Salute ha risposto (e-mail del 23.08.2021) che “Il green pass di prima dose ha comunque una durata limitata di 42 gg per vaccini mRNA. Per quanto riguarda questi casi è previsto il green pass di guarigione e consigliata comunque la seconda dose. Comunque al riguardo la DGPRE sta predisponendo apposita circolare.

Si invita a prendere atto di quanto innanzi al fine di informare le persone che si trovano in questa situazione circa il fatto che:

a)    possono ricevere il Green Pass di vaccinazione per la prima dose;

b)    possono ricevere il Green Pass di guarigione, secondo le modalità già note;

c)    possono decidere di completare il ciclo vaccinale, secondo queste indicazioni ministeriali, con la seconda dose e ottenere anche il Green Pass vaccinale completo;

d)    possono attendere l’emanazione delle pre-annunciata circolare ministeriale predisposta dalla Direzione Generale della Prevenzione (DGPREV)

 

4.    Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale ma che si sono infettati e poi sono guariti

È stata chiesta conferma al Ministero della Salute che si deve procedere alla revoca del Green Pass vaccinale e che, in questi casi, le persone hanno diritto solo al Green Pass di guarigione.

Il Ministero della Salute ha risposto (e-mail del 23.08.2021) che “anche se il meccanismo di revoca del green pass, pur se previsto dal DPCM e a livello europeo, non è stato ancora operativamente implementato, il green pass di prima dose ha comunque una durata limitata di 42 gg per vaccini mRNA. Comunque si conferma che in caso di guarigione il certificato può essere emesso sempre con la funzione del sistema TS a disposizione dei medici e genera un nuovo green pass di guarigione”.

Pertanto, si invita a prenderne atto per la gestione di questi casi prioritariamente mediante il sistema informativo regionale “IRIS” oppure, in caso di oggettiva impossibilità, mediante le funzionalità del sistema Tessera Sanitaria previa registrazione, comunque, dei dati nel sistema “IRIS” previsti quale obbligo informativo connesso alle attività di sorveglianza e gestione dei casi COVID-19.

 

5.    Soggetti per i quali è stato effettuato test antigenico rapido ai fini dell'accertamento della positività al COVID-19 non seguito da test molecolare di conferma e che, in base a tale unico test, sono stati posti in isolamento e poi dichiarati guariti in base all'esito di test antigenico rapido negativo o di test molecolare negativo

È stato evidenziato al Ministero della Salute che tra i casi dei soggetti che non hanno ricevuto il Green Pass di completamento del ciclo vaccinale vi sono quelli per i quali gli operatori addetti alle attività di sorveglianza hanno utilizzato i testi antigenici rapidi in luogo dei test molecolari, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 0005616 del 15.02.2021 che "Raccogliendo le indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - ECDC, la circolare n. 705 dell’08/01/2021 “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing” ha “indicato la possibilità di conferma di caso di COVID-19 mediante test antigenico, in alternativa al test molecolare".

Pertanto, una serie di casi COVID-19 sono stati gestiti dagli operatori addetti alle attività di sorveglianza epidemiologica, ai fini della conferma di positività al COVID-19, mediante l'esecuzione del solo test antigenico rapido, in alternativa al test molecolare, per ragioni oggettive connesse alla capacità di testing SARS-CoV-2 venutasi a determinare in alcuni territori e in alcuni momenti dell'emergenza. In base a tale unico test, i casi COVID-19 sono stati posti in isolamento e poi dichiarati guariti in base all'esito di test antigenico rapido negativo o di test molecolare negativo.

È stato evidenziato al Ministero della Salute che per le persone così gestite e che hanno ricevuto una sola dose di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19, la piattaforma nazionale-DGC non consente di emettere la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione. Pur consapevoli che gli interessati possono ricevere (o hanno ricevuto) la certificazione verde COVID-19 di guarigione previa emissione, a responsabilità dei Medici certificatori, del relativo certificato di guarigione, si è evidenziato al Ministero che giungono comunque le legittime richieste degli interessati di ottenere il Green Pass vaccinale.

Il Ministero della Salute ha risposto (e-mail del 23.08.2021) che ai fini del rilascio del Green pass vaccinale “La data di primo tampone positivo da indicare in caso di pregressa infezione può anche essere di tampone antigenico se il medico vaccinatore lo ritiene comunque valido per dare indicazione di dose unica” ed ha precisato che È per i certificati di guarigione che il primo tampone positivo DEVE ESSERE molecolare.

Pertanto, d'intesa con il Responsabile regionale flussi COVID-19 (dr.ssa Bisceglia), si ritiene che per i casi di cui innanzi si debba procedere come di seguito specificato.

Per persone che intendono ricevere il Green Pass vaccinale, il SISP/Dipartimento di Prevenzione ASL deve predisporre l’elenco delle posizioni dei soggetti che hanno reso disponibile l'attestato di esito di test antigenico rapido positivo quale prova della pregressa infezione utile ai soli fini del rilascio del Green Pass vaccinale. Tale elenco è necessario per permettere al servizio help desk GIAVA di individuare i soggetti e rettificare attraverso il sistema “GIAVA” il flusso AVN-AVC indicando l’esistenza di una pregressa infezione COVID-19 e la data del primo test antigenico di positività.

Gli elenchi dovranno essere trasmessi utilizzando, per facilità di gestione, il foglio elettronico qui allegato, da ciascun SISP o dal Referente GIAVA direttamente all’help desk GIAVA all’indirizzo e-mail helpdeskgiava@sanita.puglia.it . Si invita a produrre possibilmente un solo file per ciascuna ASL indicando nel nome file la data corretta e la ASL inviante.

L’help desk GIAVA provvederà a processare i file, aprendo apposito ticket di assistenza, e ne darà evidenza dell’avvenuta rettifica del flusso AVN-AVC all’ASL inviante nonché, per conoscenza, anche alla e-mail salutelavoro@regione.puglia.it

Si evidenzia che nessuna registrazione o modifica delle posizioni già presenti nel sistema informativo regionale “IRIS” dovrà essere operata e che nessuna registrazione di nuovi esiti dei test antigenici rapidi dovrà essere operata per i casi COVID-19 già chiusi, al fine di non alterare i flussi della sorveglianza COVID-19 già inviati alla piattaforma nazionale ISS, alla Protezione Civile e ai Ministeri competenti. Per maggiori chiarimenti, si invita a contattare il Responsabile regionale Flussi COVID-19.

Tenuto conto delle recenti disposizioni del Ministero della Salute circa le strategie di testing e la gestione dei casi COVID-19 in ragione dell'attuale situazione epidemiologica e della presenza delle varianti del virus (in specie la Delta), si conferma che, ai fini della gestione dei casi di positività inizialmente acclarati mediante test antigenico rapido, si effettui sempre l'esecuzione di test molecolare per la conferma della positività al COVID-19.

Per le persone che intendono ricevere il Green Pass di guarigione, come ribadito dal Ministero, deve essere sempre registrato nel sistema informativo regionale “IRIS” l'esito del primo tampone molecolare positivo. In questi casi, il SISP/Dipartimento di Prevenzione può operare, in presenza di attestato di esito esibito dall’interessata/o, la registrazione nel sistema “IRIS” e procedere secondo quanto già previsto dalle istruzioni operative anche ai fini della produzione del certificato di guarigione.

Per gli altri casi di soggetti con unica dose somministrata e incerta pregressa infezione (non documentata o con test antigenici rapidi di dubbia affidabilità), si conferma l'indicazione al completamento del ciclo vaccinale con somministrazione della seconda dose (anche oltre i termini previsti) e conseguente rilascio del Green pass vaccinale completo.

 

6.    Termine di validità dei Green Pass di guarigione

È stato segnalato al Ministero della Salute che il termine di validità delle certificazioni di guarigione è stato impostato nel sistema informativo regionale “IRIS” sulla base delle specifiche indicazioni ricevute dalla SOGEI e dalla configurazione del Sistema Tessera Sanitaria che accoglie i flussi delle certificazioni di guarigione conferiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Infatti, il termine di validità dei certificati di guarigione è stato impostato al 180° giorno calcolato dalla data di esito del primo test con esito positivo (tampone molecolare).

La SOGEI ha confermato di aver ricevuto tali indicazioni di calcolo del termine di validità da parte del Ministero della Salute.

È stato fatto rilevare al Ministero della Salute che tale termine non trova coerenza con quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del d.l. n.52/2021, come convertito in legge n.87/2021, ossia che "la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b) ...". Il comma 2, lettera b) prevede che la certificazione verde COVID-19 attesti "l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute".

A questa segnalazione il Ministero della Salute non ha ancora fornito riscontro.

Si invita, pertanto, a prendere atto di quanto innanzi al fine di fornire informazioni ai cittadini che segnalano tale incongruenza facendo presente loro che la questione è stata già segnalata ai Ministeri competenti e che la soluzione non è operabile dalla Regione Puglia e dalle Aziende Sanitarie Locali.

 

7.    Vaccinazione personale marittimo imbarcato e in attesa di imbarco e rilascio del Green pass vaccinale

È stato segnalato alla SOGEI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute che vi sono in Puglia (in specie nei territori di Bari e Brindisi) migliaia di soggetti appartenenti al comparto marittimo (imbarcato o in attesa d'imbarco), per i quali non è possibile operare la registrazione dei dati nel sistema informativo regionale “GIAVA” e conferire conseguentemente i flussi alla piattaforma nazionale-DGC, in quanto tali posizioni anagrafiche non sono ancora presenti nel sistema Tessera Sanitaria.

Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili avrebbe dovuto fornire al MEF - IGESPES e, quindi, alla SOGEI gli elenchi dei non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale, per il caricamento dei dati sul Sistema Tessera Sanitaria, al fine di consentire la registrazione delle vaccinazioni già eseguite, come indicato dalla nota della Struttura Commissariale CSEC19RM 001 REG2021 1014836 del 30.06.2021 avente ad oggetto "Vaccinazione personale marittimo imbarcato e in attesa d'imbarco".

I dati non risultano, a tutt'oggi, ancora caricati nel Sistema TS nonostante ci siano migliaia di marittimi che attendono anche per motivi di lavoro di ottenere il Green pass vaccinale.

Di quanto sopra ne è stata data evidenza, sollecitandone la soluzione, ai Ministeri competenti e alle Sogei.

Si invita, pertanto, a prendere atto di quanto innanzi al fine di fornire informazioni al personale marittimo e rispettive Società che segnalano tale problematica, facendo presente che la questione è stata già segnalata ai Ministeri competenti.

 

Laddove dovessero intervenire ulteriori indicazioni o chiarimenti, si avrà cura di darne tempestiva evidenza.

Cordiali saluti.

 

dott. Nehludoff Albano

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute