Corte di Cassazione Ord. 05/12/2022, n. 35623 – Medici specializzandi

Nessuna rivalutazione né risarcimento è previsto in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione degli anni accademici anteriori al 2006-2007.

mercoledì 28 dicembre 2022

FONTE FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che nessuna rivalutazione né risarcimento è previsto in favore degli iscritti ai corsi di specializzazione degli anni accademici anteriori al 2006-2007.

Ciò in quanto, premesso che la direttiva n. 93/16/CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione, quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 1999, che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi. Pertanto, in relazione agli anni accademici anteriori ai 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16/CEE non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del D.Lgs. n. 257 del 1991.