Trasmissione di certificazione telematica di malattia in fase di dimissione ospedaliera

Nota Regione Puglia 14770 del 9.11.2021

venerdì 19 novembre 2021

Oggetto: trasmissione di certificazione telematica di malattia in fase di dimissione ospedaliera. Si prega di citare nelle Vs comunicazioni il n. prot. della presente comunicazione. A seguito dell'esposto pervenuto allo scrivente, in merito a presunte irregolarità perpetrate dalle strutture pubbliche e private accreditate, in materia di rilascio di certificazione telematica di malattia in fase di dimissione ospedaliera, si comunica quanto segue. Il Decreto Ministero Salute del 18 aprile 2012 ha introdotto un nuovo disciplinare tecnico per le funzionalità messe a disposizione dalle Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura in relazione all'invio telematico all'INPS della Comunicazione di inizio ricovero e dei certificati di malattia in sede di dimissioni dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico sia del settore privato. In particolare come previsto dall'art 3 co. 3.8 del succitato decreto "In fase di dimissione il servizio consente al medico ospedaliero di richiamare la comunicazione di inizio ricovero, attraverso il numero di protocollo univoco della comunicazione di inizio ricovero (PUCIR), recuperato dal software gestionale della struttura sanitaria, ed il codice fiscale del lavoratore, e certificare la diagnosi e la eventuale prognosi per a convalescenza. Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco del certificato (PUC), è possibile procedere alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore"

Il comportamento non uniforme delle strutture, dunque, può generare erronee interpretazioni rispetto alla continuità del periodo di malattia con il ricovero e comportare, ai fini del corretto riconoscimento della indennità di malattia, un conseguente danno economico a carico del cittadino, e, per la struttura, una possibile azione di rivalsa e richiesta di danni. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M del 26 marzo 2008, per medico curante, si intende il medico che in quel momento ha in cura il paziente, che non necessariamente si identifica con il medico di assistenza primaria. L'attività di vigilanza da parte delle Direzioni Generali si rende necessaria al fine di non incorrere nelle prescrizioni previste dall'art. 55- septies co. 4 del decreto legislativo 30 marzo n. 165, novellato dall'art. 69 del decreto del 27 ottobre 2009, n. 150, che testualmente dispone "L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento." Pertanto, sulla scorta dei riferimenti normativi succitati, si invitano le SS.LL., per il tramite dei propri uffici, a richiedere le credenziali per l'accesso al SAC, al fine di garantire la piena applicazione del disposto legislativo e d evitare danni agli utenti e disservizi nell'erogazione della assistenza ospedaliera. Distinti saluti Dirigente del Servizio II Dirigente Di Sezione (Vito Carbone) (Antonio Mario Lerario)  

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