Riscontro alla nota della Direzione del Distretto Unico di Bari
Sostituzione medico ad attività oraria – tutela dei diritti dei lavoratori.
martedì 24 marzo 2026
La scrivente O.S. prende atto del riscontro fornito dalla Direzione del Distretto Unico di Bari in relazione alle comunicazioni del 18.03.2026 e non può esimersi dal rilevare, ancora una volta, la persistente “incertezza” interpretativa e applicativa in ordine alla disciplina contrattuale vigente, con conseguente pregiudizio per i diritti dei medici incaricati a Ruolo Unico di Assistenza Primaria.
Preliminarmente, appare singolare che venga dichiarata la non comprensione del contenuto della contestazione, atteso che la stessa risulta chiaramente esplicitata nella comunicazione richiamata e trova ulteriore fondamento nella precedente nota prot. 54/26 del 13.03.2026, alla quale si rinvia integralmente e che, ove ritenuto necessario, può essere nuovamente trasmessa.
Nel merito, si rileva come la risposta fornita si fondi su un’impostazione non pertinente rispetto alla fattispecie concreta. Il caso oggetto di segnalazione, infatti, non riguarda in alcun modo una richiesta di sospensione dell’incarico, bensì una situazione di oggettiva e temporanea impossibilità del medico a prestare attività lavorativa per gravi e documentati motivi familiari.
Tale circostanza non può essere ricondotta alle ipotesi di sospensione disciplinate dagli artt. 55, 56 e 22 dell’ACN richiamati nella nota, che attengono a fattispecie diverse e non sovrapponibili. L’assimilazione operata dal Distretto risulta, pertanto, impropria e giuridicamente non corretta.
Al contrario, la disciplina applicabile deve essere individuata nell’art. 36, comma 5, dell’ACN vigente, che attribuisce espressamente all’Azienda – e quindi alle sue articolazioni organizzative – la responsabilità di provvedere alla sostituzione del medico, proprio al fine di garantire la continuità assistenziale senza trasferire sul singolo professionista oneri che non gli competono.
Ne consegue che non è ammissibile alcuna interpretazione che, direttamente o indirettamente, determini una compressione dei diritti del medico in quanto lavoratore, imponendogli obblighi non previsti dalla normativa contrattuale o subordinando la tutela di situazioni personali gravi a condizioni non contemplate dall’ACN.
Si evidenzia, inoltre, come il richiamo operato nella nota a disposizioni contrattuali non pertinenti, anche in relazione a norme riferite ad altre tipologie d’incarico, confermi le criticità già segnalate dalla scrivente, evidenziando una non corretta applicazione del quadro normativo di riferimento, con ricadute organizzative e giuridiche rilevanti.
Alla luce di quanto sopra, si invita la Direzione Aziendale ad adottare con urgenza gli atti necessari affinché le Direzioni Distrettuali si uniformino a una corretta interpretazione della disciplina contrattuale, garantendo il pieno rispetto dei diritti dei medici incaricati a Ruolo Unico di Assistenza Primaria.
Si rinnova, altresì, la richiesta di convocazione della Delegazione Trattante, già formulata con le precedenti comunicazioni, al fine di definire modalità operative chiare, uniformi e conformi alla normativa vigente.
In difetto di un tempestivo riscontro e di un concreto adeguamento delle prassi organizzative, la scrivente si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire le competenti sedi per la tutela dei diritti dei propri iscritti.
Distinti saluti.
Il Segretario, dott. Nicola Calabrese
