Cassazione: il decalogo per i ricorsi degli ex specializzandi
Solo i medici che si sono iscritti ai corsi di specializzazione iniziati dopo il 1° gennaio 1983 hanno diritto al risarcimento del danno
martedì 18 marzo 2014

Paola Ferrari (Sole24ore Sanità)
Solo i medici che si sono iscritti ai corsi di specializzazione iniziati dopo il 1° gennaio 1983 hanno diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee che hanno introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una «adeguata remunerazione» ai partecipanti ai corsi di specializzazione.
Solo i medici che si sono iscritti ai corsi di specializzazione iniziati dopo il 1° gennaio 1983 hanno diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle direttive n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee che hanno introdotto l'obbligo per gli Stati membri dell'Ue di fornire una «adeguata remunerazione» ai partecipanti ai corsi di specializzazione.
La precisazione, destinata a fare scuola nei futuri giudizi, è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5275 del 6 marzo.
La sentenza, che ripercorre la copiosa giurisprudenza in materia non sempre univoca, ha in parte confermato alcuni princìpi già ampiamente chiariti in precedenza ma, punto fondamentale, ha chiarito i diritti di coloro che frequentarono i corsi in vigenza delle direttive n. 75/362/Cee, 75/363/Cee e 82/76/Cee ma si erano iscritti in un periodo precedente allo scadere dell'obbligo degli Stati di adeguarsi a essa o lo avevano frequentato, almeno in parte, in un periodo a cavallo del termine fissato al 31 dicembre 1982.
Questa è, secondo la Corte, la data che fa da spartiacque tra coloro che hanno diritto al risarcimento e coloro che, purtroppo, non possono pretenderlo neppure per gli anni di corso frequentati successivamente.
Coloro che hanno frequentato un corso che legittimamente sul piano del diritto comunitario era iniziato in una situazione nella quale lo Stato italiano non era ancora divenuto inadempiente all'obbligo di ottemperare alle note direttive ed essendo tale obbligo correlato all'organizzazione del corso nella sua completezza e, quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi, afferma la Corte, che «l'inadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dal 1° gennaio 1983 fosse riferibile solo all'organizzazione di corsi di specializzazione iniziati da tale data».
Conseguentemente, il diritto nascente dalla situazione d'inadempienza non può riguardare i medici che alla data del 1° gennaio 1983 stavano già frequentando corsi di specializzazione iniziati anteriormente, in quanto ciò si risolverebbe in una sorta di inammissibile irretroattività degli effetti dell'inadempimento statuale (cfr. anche Cass. n. 21719 del 2012 e Cass. n. 17067 del 2013).
Nessuna sostanziale novità, invece, riguardo alla prescrivibilità del diritto confermando il fondamentale chiarimento costituito dalle sentenze gemelle 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, nelle quali si definiva come contrattuale la domanda risarcitoria degli specializzandi.
Precisamente la Corte, sulla scorta del principio di ragionevolezza e giustizia sostanziale per cui un diritto non può essere fatto valere se non da quando lo stesso è conoscibile e pienamente esercitabile, ha stabilito la misura decennale del diritto di prescrizione ponendo quale momento iniziale per il suo decorso la data del 27 ottobre 1999.
Tale principio è stato poi confermato da Cass. n. 1917/2012 secondo cui il diritto al risarcimento del danno insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991, si prescrive comunque partendo dallo stesso termine, data di entrata in vigore dell'art. 11, L. 370/1999, con cui è stato riconosciuto il diritto a una borsa di studio in favore dei soggetti di cui al predetto art. 11 e dunque, in generale, per tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione che hanno avuto da quel momento la certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.