Superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19

Applicazione del DL Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24

sabato 26 marzo 2022

(esratto)

1. Cessazione stato di emergenza e disposizioni conseguenziali

L’art. 1 del decreto-legge conferma la cessazione dello stato di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 al 31 marzo 2022 e introduce, in combinato disposto con l’art. 3, la possibilità da parte del Ministro della Salute, di adottare una o più ordinanze contenenti misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 in ambito organizzativo, operativo e logistico, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

 2. Istituzione dell’Unità nazionale per l’Emergenza Covid-19 In base al disposto dell’art. 2 del decreto-legge, dal prossimo 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022 in luogo dell’attuale Struttura commissariale e con compiti e funzioni meglio specificate nella norma in commento.

3. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 L’art. 5 del decreto-legge introduce nel decreto-legge n.52/2021 l’art. 10-quater recante gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevedendo (in sintesi) fino al 30 aprile 2022 l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nonché per gli eventi e le competizioni sportivi. Inoltre, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Si pone in evidenza che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

4. Isolamento e autosorveglianza

Ai sensi dell’art. 4 che ha introdotto l’art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., a far data dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all’esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione.

A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla: 

a) gestione dei casi di soggetti sintomatici da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale “IRIS”;

b) esecuzione dei test molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del test mediante la piattaforma “IRIS”;

c) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di esito positivo al test di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute;

 d) esecuzione dei test molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i drive through attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il test di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi e mediante la piattaforma “IRIS”, con le tempistiche già definite dalle circolari del Ministero della Salute;

e) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al test di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;

f) gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a test antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del test antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al test.

Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid-19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale “IRIS”, al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come “contatti stretti” dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per il quali non si applicheranno più le pregresse disposizioni in materia di quarantena fiduciaria bensì si applicherà il regime di autosorveglianza per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.

Il regime dell’autosorveglianza consiste nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 1 , fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Il Ministero della Salute emanerà, comunque, circolari contenenti le modalità attuative di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n.24/2022. Sulla base di tali indicazioni, si procederà al conseguente adeguamento della piattaforma regionale “IRIS”

5. Gestione casi Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Mediante l’art. 9 del decreto-legge è stato integralmente sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, l’art. 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2».

 Il nuovo quadro normativo prevede, in sintesi, che nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’articolo 10-ter del decreto-legge n.52/2021, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 si dovrà osservare la nuova disciplina ivi specificata.

A tal riguardo, qui di seguito si riportano le indicazioni operative inerenti alla gestione dei casi Covid19 in ambito scolastico la quali sostituiscono quanto definito con note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022.

5.1. Gestione casi sintomatici e strategia di testing in ambito scolastico

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dalle rispettive note del Commissario Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto all’Emergenza Epidemiologica COVID-19 dell’8 gennaio 2022 e del 28 gennaio 2022, si evidenzia che l’effettuazione gratuita, con oneri a carico dei fondi stanziati in favore della Struttura Commissariale e da essa attribuiti alle Regioni, dei test antigenici rapidi per SARSCoV-2 per finalità di sorveglianza scolastica si è conclusa in data 28 febbraio 2022.

 Per quanto precede, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza scolastica, il costo dei test antigenici rapidi eseguiti in favore dei “contatti scolastici” di caso confermato SARS-CoV-2 in ambito scolastico deve intendersi a carico del Servizio Sanitario Regionale fino al 31.03.2022 e, pertanto, le farmacie e le strutture facenti parti della rete regionale SARS-CoV-2 devono garantire, senza soluzione di continuità, le attività di testing anche in favore dei contatti in ambito scolastico secondo quanto già stabilito con nota AOO/005/0001119 del 07/02/2022 .

 A tal fine, si ribadisce che l’esecuzione del test SARS-CoV-2, con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale, potrà avvenire esclusivamente presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e previa emissione, nel rispetto delle indicazioni operative, della richiesta dematerializzata prodotta dal sistema informativo regionale “IRIS” per finalità di sorveglianza scolastica.

Come previsto dall’art. 3 del decreto-legge n.52/2021 come sostituito dal richiamato art. 9 del decretolegge n.24/2022, decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all’ambito scolastico, la strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici.

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.

 Pertanto, gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulterà registrato nel sistema informativo regionale “IRIS”, riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento

Gli alunni positivi asintomatici riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l’esecuzione del test antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l’esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l’accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.

Secondo quanto espressamente indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 3 del decreto-legge n.52/2021, come sostituito dall’art. 9 del decreto-legge n.24/2022, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2.

 Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la presa in carico e gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei test mediante la piattaforma regionale “IRIS”.

 A far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli elettronici da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022).

5.2. Riammissione in presenza
  
La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento ai sensi dell’art.10-ter del decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell’art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante la presentazione dell’attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.