Cogeaps: Gestione spostamento crediti

Spostamento crediti da un triennio all'altro

giovedì 10 marzo 2022

SPOSTAMENTO CREDITI 
Gestione spostamento crediti 

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre 2018, con cui viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo e trasferiti per competenza al triennio 2014-16, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017/2019.

 I crediti indicati quali recupero dell’obbligo formativo per il triennio 2014/2016 potranno essere spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e, agli stessi, verranno applicate le norme del triennio 2014/2016; tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.  

Per tutti i professionisti sanitari secondo L. 3/2018, nel rispetto delle delibere della CNFC del 23/12/2019 e del 17/06/2020, è possibile spostare di competenza al triennio 2017-2019 le partecipazioni conseguite con formazione ECM acquisita in eventi con data fine evento entro il 31 dicembre 2021.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera della CNFC del 04/02/2020, successivamente all’avvenuta certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti imputati al recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale. Pertanto, raggiunta tale soglia, la funzionalità risulterà non più utilizzabile.

Le partecipazioni verranno spostate di competenza per l’intero valore della partecipazione e seguiranno le norme applicative del triennio di destinazione. I crediti acquisiti nel 2020 e 2021, quale recupero del debito formativo del triennio 2017-2019, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022.

Per coloro che si avvalgono della presente disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1, punti 1 e 2. Per i medici che svolgono l’attività di Medico Competente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 4 marzo 2009 relativo all’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile spostare di competenza al triennio 2017-2019 le partecipazioni conseguite con formazione ECM svolta entro il 31 dicembre 2020. Le partecipazioni verranno spostate di competenza per l’intero valore della partecipazione. I crediti acquisiti nel 2020, quale recupero del debito formativo del triennio 2017-2019, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022.  

Dal 20/22 al triennio 17/19  
Per i medici che svolgono l’attività di Medico Competente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 4 marzo 2009 relativo all’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, è possibile spostare di competenza al triennio 2014/2016 la totalità delle partecipazioni conseguite con formazione ECM svolta entro il 31 dicembre 2017. Le partecipazioni verranno spostate di competenza per l’intero valore della partecipazione. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014/2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.  
  

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