Responsabilità medici, valutazione negligenza e retroattività.

Per Cassazione si applica legge meno sfavorevole

lunedì 10 aprile 2017

Doctor 33
Di solito i giudici parlano delle leggi che applicano, quelle in vigore. Nella sentenza 16140 del 2017 la Corte di Cassazione parla di responsabilità medica e accenna alla legge Gelli quando ancora stava per essere approvata. Afferma che una volta in vigore la disciplina le corti d'appello che avevano sentenziato sulla base della legge Balduzzi e si sono viste restituire il fascicolo dalla "bocciatura" in terzo grado, dovranno emanare per il sanitario la sentenza sulla base della legge più favorevole delle due. Ove fosse meno favorevole la più recente legge Gelli, ormai diventata legge 24/2017 sulla sicurezza delle cure, si applicherà la Balduzzi. 

La Suprema Corte si pronuncia su un chirurgo di una clinica del centro Italia, imputato per lesioni colpose, articolo 590 comma 2 del codice penale, lo stesso modificato dalla legge Gelli. Il sanitario ha praticato su una paziente un intervento in una struttura priva di necessarie apparecchiature tecniche, senza prima effettuare indagini per evitare esiti negativi né trasferirla in un centro più attrezzato una volta riscontrata una patologia che la poneva a rischio. In primo e secondo grado i tribunali di merito hanno condannato il camice per negligenza, ravvisando un legame tra le lesioni alla paziente e l'intervento chirurgico praticato in assenza di "dovuta ed idonea" strumentazione tecnica. Per la Cassazione, la negligenza andava vista alla luce della legge Balduzzi secondo cui non vi sono estremi per un processo penale se il medico si sia attenuto a linee guida e buone pratiche così da rendere la sua colpa lieve. I giudici di secondo grado non hanno valutato quanto il comportamento del medico fosse stato diligente rispetto a tale profilo e la loro sentenza va annullata con rinvio alla Corte d'Appello. Che ora però dovrà tenere conto della nuova legge sulla sicurezza delle cure che esclude la punibilità dell'imperizia se il medico ha seguito linee guida raccomandazioni e buone pratiche, sempre siano legate allo specifico del caso concreto.

La Corte - sezione IV Penale- non ritiene a priori che la legge Gelli sarà più favorevole al medico, e invita la CdA ad applicare tra la Gelli e la Balduzzi la norma più favorevole, visto che una legge più dura non può valere retroattivamente per un periodo in cui valeva quella più morbida. Contestualmente, si sofferma sull'introduzione nella legge Gelli di linee guida che evitano la perseguibilità penale del medico ma che giocoforza rimbalzeranno nei procedimenti penali. Per la Corte, queste regole da sole non vincolano il giudice come fossero la legge; il sapere scientifico aiuta a sapere la verità solo se prende vita nell'indagine di periti e consulenti. Nella fattispecie, il giudice di merito deve chiedersi cosa sarebbe accaduto se il medico, disposto le indagini, esiti alla mano avesse trasferito la paziente nell'ospedale adatto. Un compito non semplice perché, come spiega la Cassazione rifacendosi anche a una sentenza del 2014, la 38343, "il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, a sua volta fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto".