E' pronto il Ddl sulle semplificazioni che affianca il decreto «fare»
Fonte Sole24ore: il provvedimento riguarda risonanze, certificati gravidanza on line, aviaria:
mercoledì 19 giugno 2013
Sono trasmigrate dallo schema di decreto legge «fare» alla bozza di Ddl sulle semplificazioni approdata ieri al pre-Consiglio dei ministri e che oggi è all'ordine del giorno della riunione a Palazzo Chigi una parte delle norme sanitarie contenute nel testo del Dl fino a poche ore prima del Cdm di approvazione di sabato pomeriggio.
Si tratta delle norme su trasmissione telematica dei certificati di gravidanza, aviaria, risonanze magnetiche e sicurezza lavoro nelle piccole imprese.
Trasmissione telematica del certificato di gravidanza. Il certificato di gravidanza in cui sia indicata data presunta del parto deve essere inviati all'Inps solo per via telematica direttamente dal medico del Ssn . Quelli di parto e il certificato di interruzione di gravidanza sempre per via telematica dalla struttura che ha effettuato l'interevento. Dalle nuove disposizioni non dovranno derivare oneri aggiuntivi.
Aviaria. Il testo si riferisce ai piccoli allevamenti che non producono animali per la vendita ma solo per autoconsumo familiare. Per questi l'obbligo di tracciabilità previsto dal Dlgs 9/2010 non ha senso di essere mantenuto e viene abrogato. Lo stesso vale per quanto riguarda la tracciabilità sanitaria perché si tratta di allevamenti da autoconsumo e quindi hanno un rischio minimo per la diffusione di malattie.
Risonanza magnetica. Semplificazione per le procedure di autorizzazione per le apparecchiature a risonanza magnetica (RM). Si riducono le apparecchiature soggette ad autorizzazione all'installazione da parte del ministero della salute e, in modo corrispondente, si amplia l'ambito di autorizzazione da parte della Regione.
Sicurezza lavoro. C'è poi un capitolo nel provvedimento sulla misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dal Dlgs sulla sicurezza sul lavoro (81 del 2008) nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento), per evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già svolti dallo stesso o da altri datori di lavoro. L'esempio che fa la relazione illustrativa è la visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella ripetuta per la stessa attività di formazione riferita a un'analoga attività solo perché cambia il datore di lavoro rispetto al precedente anche se si tratta dello stesso settore produttivo.
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