Alla frontiera del cyberdiritto: la prova dell'avvenuta notifica

In caso di dubbio o contestazione, mittente e destinatario possono risalire alle informazioni contenute nelle ricevute

lunedì 21 gennaio 2013

FiscoOggi

Occorre innanzitutto chiarire che la Pec è semplicemente un sistema di trasporto, che ha il pregio di consentire la tracciabilità e la trasmissione sicura dei messaggi inviati; non attesta, invece, l'effettiva lettura del messaggio. La Pec si limita a dar prova dell'effettiva consegna: il messaggio si intende consegnato quando il gestore lo rende disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

A differenza di un messaggio di posta elettronica semplice, l'identità del mittente è verificata prima dell'invio, in modo da dare al destinatario certezza sull'origine. Infatti, predisposta la missiva, il mittente si deve far riconoscere dal proprio gestore del sistema di Pec secondo le modalità da questi previste (o con l'inserimento del nome utente e della parola di accesso o con più elevati sistemi di sicurezza quali, ad esempio, le carte d'identificazione, le cosiddette "smart card").

Tutto ciò non difende da indebiti utilizzi delle credenziali di identificazione, a seguito di cessioni o di clonazioni, volontarie o di frodo: in tali ipotesi, la spedizione avviene in nome del titolare, senza possibilità per il destinatario di rilevare la sostituzione di persona.

Il sistema permette al destinatario di accertare che il messaggio ricevuto non abbia subito alterazioni, durante la trasmissione.
Non bisogna, quindi, confondere la Pec con il messaggio che viene inviato, sarebbe come ritenere che il portalettere (o meglio l'ufficiale postale) e la raccomandata che inviamo siano la stessa cosa.

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