PRIVACY: le indicazioni del Garante per medici e strutture sanitarie

Provvedimento dell'Autorità n. 55 del 7 marzo 2019

lunedì 18 marzo 2019

Il Garante Privacy con provvedimento n. 55 del 7 marzo 2019 scaricabile in fondo all'articolo ha fornito indicazioni per il trattamento dei dati sanitari dopo l'introduzione del regolamento Ue
Non è necessario il Dpo (responsabile della protezione dei dati) per il medico singolo e non serve il consenso per il per le finalita' di cura in virtù del segreto professionale, indipendentemente dal fatto che operi in uno studio medico o in una struttura sanitaria pubblica o privata. . Servira' invece per tutte le attiva' telematiche refertazione online, fascicolo e dossier sanitario elettronico per le le app mediche; i trattamenti di dati delle farmacie per fidelizzare la clientela campagne promozionali e commerciali nei programmi di screening, fornitura di servizi amministrativi, alberghieri di degenza; trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali ovvero tutti quei trattamenti che non rientrano in senso lato nella diagnosi o cura. Tocchera' ai medici, alle farmacie e alle aziende sanitarie la compilazione del registro dei trattamenti.

Il registro dovrà essere compilato dai singoli professionisti sanitari, i medici di medicina generale e i medici pediatri, gli ospedali privati, le case di cura, le Rsa, le aziende del servizio sanitario, le farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche. Il registro non va trasmesso al garante, ma conservato per eventuali controlli.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

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