Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021/22

Indicazioni per l’offerta della vaccinazione agli operatori sanitari

venerdì 12 novembre 2021

(omissis)

1. Obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari e assimilabili

La legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 recante «Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di
vaccinazione degli operatori sanitari» ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori
sanitari impegnati nei servizi erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale, al fine di «prevenire
e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro
familiari, agli altri operatori e alla collettività».

Con il Regolamento Regionale 25 giugno 2020, n. 10 sono state definite le modalità operative per
l’esecuzione delle vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale negli operatori
sanitari e la conseguente idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Nello specifico, l’art. 3 del suddetto Regolamento dispone che «Il mancato consenso alle vaccinazioni
indicate nei vigenti Piani vaccinali nazionali e regionali, in assenza di immunità naturale, determina la
non idoneità alle attività per le quali è prevista la necessità di un’immunizzazione naturale o indotta».
In riferimento alla vaccinazione antinfluenzale, l’art. 7 del medesimo Regolamento regionale prevede
che la stessa debba essere effettuata annualmente da tutti gli operatori sanitari e che l’evenienza di
rifiuto della vaccinazione da parte del lavoratore comporti da parte del medico competente la
necessità di disporre prescrizioni specifiche tese alla minimizzazione del rischio infettivo.

Le succitate disposizioni si applicano agli “operatori sanitari” del Servizio Sanitario Regionale e agli
studenti dei corsi di laurea sopra richiamati che svolgono attività di tirocinio in setting sanitari e a
diretto contatto con i pazienti.

2. Dissenso dalla vaccinazione anti‐influenzale ed esonero dalla vaccinazione
Il rifiuto della vaccinazione anti‐influenzale, anche in ragione di previsto dagli artt. 9 e 10 del succitato
Regolamento Regionale n. 10/2020, dovrà essere annotato utilizzando apposita modulistica per il
dissenso informato, che preveda la sottoscrizione contestuale da parte dell’operatore dissenziente e
del personale sanitario addetto all’offerta della vaccinazione. Copia di dettomodulo dovrà essere
conservata, a cura del medico competente, nella cartella personale di sorveglianza sanitaria del
lavoratore.

La mera mancata esecuzione della vaccinazione non può rappresentare prova di rifiuto.
Parimenti, ove in fase di anamnesi vaccinale emergano condizioni che controindichino
temporaneamente la vaccinazione anti‐influenzale, dovrà essere rilasciato da parte del personale
medico addetto alle attività di vaccinazione idonea certificazione di esenzione, da conservarsi, sempre
a cura del medico competente, nella cartella personale di sorveglianza sanitaria del lavoratore.

Per tutti gli operatori sanitari non vaccinati è fatto obbligo di acquisire in atti il documento di dissenso
informato ovvero di esonero dalla vaccinazione anti‐influenzale.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS e delle altre
strutture sanitarie pubbliche e private del Servizio Sanitario Regionale (RSA, RSSA, REMS, CRAP ecc.)
curano l’individuazione delle strutture e del personale che dovranno supportare ilmedico competente
nella verifica dell’acquisizione dei dissensi informati e nel rilascio delle certificazioni di esonero, nonché
negli adempimenti di cui al paragrafo 4 della presente circolare.

3. Prescrizioni tese alla minimizzazione del rischio nei soggetti non vaccinati/non vaccinabili
Non deve essere, di norma, consentito ai soggetti operanti nelle strutture di ricovero, nelle strutture
territoriali, nelle strutture socio‐sanitarie e socio‐assistenziali residenziali (REMS, CRAP, RSA, RSSA,
istituti penitenziari ecc.), agli operatori di supporto (es. OSS, addetti alle pulizie, etc..) e agli studenti
dei corsi di laurea dell’area sanitaria, che non abbiano eseguito la vaccinazione anti‐influenzale entro
la data del 15 dicembre 2021, lo svolgimento di attività lavorative o di tirocinio che comportino il
contatto diretto con il paziente, sulla scorta della stratificazione del rischio riportata nella seguente
tabella predisposta dal SiRGISL Aress sulla base delle ultime evidenze scientifiche:

Categorie di rischio
(vedi tebella nell'allegato)

4. Verifiche sull’adempimento degli obblighi di vaccinazione
Il medico competente provvede a verificare, entro il 30 novembre 2021, l’adempimento dell’obbligo
vaccinale da parte degli operatori in carico alle strutture afferenti alle branche di cui al paragrafo 3.
Entro il 6 dicembre 2021, il medico competente, supportato dalle Direzioni aziendali identificate dalla
direzione strategica, provvede ad individuare gli operatori sanitari non vaccinati afferenti alle branche
succitate e, contestualmente, ad inviare sollecito ufficiale a mezzo posta raccomandata (anche a mano
presso il recapito d’ufficio) o PEC. L’operatore in questione è tenuto a dare riscontro al predetto
sollecito entro sette giorni dall’avvenuta ricezione, con le medesime modalità.

Decorso infruttuosamente tale termine, “In caso di rifiuto immotivato del lavoratore alle vaccinazioni
[…] il medico competente, contestualmente alla trasmissione del giudizio di idoneità, informa le
direzioni generale e sanitaria dell’azienda di appartenenza, ai fini dell’aggiornamento del fascicolo
personale dell’OS e dell’irrogazione della sanzione, secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R.
27/2018” (art. 10, Regolamento Regionale n. 10/2020).

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto delle norme sopra richiamate nonché di quanto previsto
dall’art. 4 decreto‐legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 e ss.mm.ii.,
l’eventuale irrogazione della prevista sanzione è di competenza del Datore di Lavoro, sulla base della
segnalazione del medico competente aziendale.

In riferimento agli studenti afferenti ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Medicina Veterinaria e delle professioni sanitarie, si precisa che è a carico del Responsabile
della struttura verificare che gli studenti ammessi al tirocinio / attività formative siano effettivamente
vaccinati e, in caso dimancata immunizzazione, non ammettere gli studenti alla frequenza della
struttura.

5. Obbligo informativo
Deve essere assicurata l’immediata registrazione dei dati di somministrazione del vaccino
antinfluenzale nel sistema informativo regionale “GIAVA” avendo cura di selezionare correttamente la
categoria di rischio tra quelle ivi presenti nonché l’eventuale presenza di condizioni sanitarie a rischio,
in coerenza con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute.

Entro il 31 dicembre 2021, le Direzioni delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli
IRCCS e delle altre strutture sanitarie (RSA, RSSA, REMS, CRAP ecc.) trasmetteranno alla Sezione
Promozione della Salute dello scrivente Dipartimento (salutelavoro@regione.puglia.it) i dati di sintesi
previsti nel foglio elettronico qui trasmesso in allegato.

6. Offerta della vaccinazione al personale non sanitario
La vaccinazione anti‐influenzale è consigliata anche al personale non appartenente al ruolo sanitario,
al fine di ridurre il rischio di circolazione dei virus influenzali nei setting sanitari e di contrastare il
fenomeno dell’assenteismo per motivi di salute.