Patologie esonerate dalle visite Fiscali

dal sito "Superabile" L'esperto risponde

venerdì 24 marzo 2017


DOMANDA
Leggo ormai da tempo su diverse pagine: “Visite Fiscali, Stop all'obbligo di reperibilità per gli invalidi oltre il 66%”. Come sono regolate e come deve eventualmente gestirle il medico di base con il certificato di malattia? Deve apporre qualcosa?
Nel mio caso specifico, ho una invalidità pari al 75%, sommatoria di diverse patologie.
La principale è neoplasia e poi tante altre ad esse connessa: su queste patologie ho l'esenzione dalle visite fiscali?
Inoltre, la stessa patologia ha causato sindrome depressiva, con assunzione di terapia sia farmacologica che sedute psiconcologiche: in questo caso, vi è il computo delle 180 giornate nell'anno solare o è escluso?

RISPOSTA
Gentile utente,
con la Circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 si forniscono indirizzi operativi in merito alle esenzioni dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato. La Circolare chiarisce quanto previsto dal Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali 11 gennaio 2016, emanato in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 25 Decreto Legge n. 151/2015, che prevedeva che i motivi di esenzione dalle visite fiscali per i dipendenti delle aziende private dovessero essere stabiliti con apposito Decreto.
Nella Circolare INPS n. 95/2016, al punto 3 si chiarisce che l’Istituto ha il potere-dovere di accertare e che, quindi, pur nel caso in cui il lavoratore sia esentato dall’onere della reperibilità alla visita del medico di controllo, rimane la possibilità per INPS di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
Inoltre, il datore di lavoro può, pur nella situazione di esenzione dalla reperibilità, segnalare alla struttura INPS territorialmente competente, situazioni o casi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare verifiche.
 
Relativamente al certificato, il medico generico nella compilazione del certificato di malattia elettronico dovrebbe poter  barrare la casella “terapie salvavita” ovvero “invalidità”, proprio ai fini della esenzione dalla reperibilità. Infatti, il Decreto Ministeriale stabilisce che il lavoratore dipendente da aziende private può essere esonerato dalle visite fiscali, quando l'assenza è causata e riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita
stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta con  riduzione della  capacità  lavorativa,  nella  misura  pari  o superiore al 67 per cento
 
Le patologie gravi che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione,   rilasciata   dalle   competenti   strutture sanitarie, che attesti la  natura  della  patologia  e  la  specifica terapia salvavita da effettuare.
 
L'art. 5 Legge n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori stabilisce che il datore di lavoro ha facoltà di far controllare il lavoratore in malattia. Soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.
Le verifiche da parte del datore di lavoro differiscono a seconda che il lavoratore sia dipendente pubblico o privato.
Il lavoratore del settore privato ha obbligo di reperibilità tutti i giorni, 7 giorni su 7, inclusa la domenica, il fine settimana, i festivi, i prefestivi e, quindi, se il certificato di malattia li comprende, anche durante i giorni non lavorativi.
Le fasce di reperibilità, nelle quali il lavoratore dipendente malato deve essere reperibile presso il proprio domicilio, o presso il domicilio temporaneo indicato nel certificato medico, sono dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
 
A richiedere la visita fiscale di accertamento, può essere sia il datore di lavoro che l’INPS che eroga l’indennità di malattia.
Ai fini della giustificabilità, l’assenza alla visita medica di controllo deve essere sempre documentata, anche quando il lavoratore, assente al momento dell’accesso del medico di controllo, rientra al domicilio prima dell’allontanamento del medico e viene comunque visitato. Tale visita, comunque, non annulla l’assenza iniziale (Circolare INPS  n. 136/2003, punto 10).
Qualora il lavoratore comunichi preventivamente all'INPS e al datore di lavoro l'allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, è opportuno che il lavoratore stesso non trascuri di acquisire la documentazione probatoria, ai fini della giustificazione dell'eventuale assenza a visita di controllo effettuata perché già disposta o richiesta dal datore di lavoro (Circolare INPS n. 147/1996, punto 4).
L’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà delle sanzioni e, quindi, la non indennizzabilità delle giornate di malattia nel seguente modo:
per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di 1° assenza a visita di controllo non giustificata
per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza a visita di controllo non giustificata
per il 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza a visita di controllo non giustificata
Il medico di controllo domiciliare riscontra l'assenza mediante il rilascio (in busta chiusa) di invito a visita medica di controllo ambulatoriale.