Certificati medici per la riammissione a scuola al termine del periodo di malattia

Cessazione stato di emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti.

giovedì 29 settembre 2022

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Dipartimento, in merito alla questione
in oggetto emarginata, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52 sono
state adottate le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in
materia sanitaria».

Lo stato di emergenza da Covid-19 è, pertanto, cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superate
le disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia di
prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

Con circolare prot. 00001998 del 19.08.2022, il Ministero dell’Istruzione ha formulato un quadro di sintesi
delle indicazioni e del quadro normativo nazionale vigente in materia di “contrasto alla diffusione del
contagio da COVID-19 in ambito scolastico” fornendone i riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno
scolastico 2022/2023 con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere.
In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero

dell’Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-
19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante

“Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito
scolastico”.

Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.
In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della legge regionale n.35 del 30.12.2020, infatti, la
previsione di cui all’art. 42, comma 6 del DPR 22 dicembre 1967, 1518 ossia l’obbligo di presentazione dei
certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti
individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per
esigenze di sanità pubblica;
b) certificati da presentare in altre regioni.

Si precisa che il disposto normativo di cui innanzi non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e
dell’istruzione e, pertanto, si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.

Il certificato medico di riammissione scolastica dopo assenza per malattia infettiva è inutile, poiché la maggior
parte delle malattie si trasmettono già dal periodo di incubazione.

È importante invece che le famiglie informino la scuola su eventuali malattie infettive o parassitarie del
proprio figlio, per facilitare l’adozione dei provvedimenti opportuni con tempestività.

Ogni informazione deve essere trattata nel massimo rispetto della riservatezza.

I tempi per la riammissione dopo malattia infettiva, fanno riferimento al periodo di contagiosità della stessa,
ma possono differire da bambino a bambino, proprio perché diversa è la risposta di ognuno sul piano clinico.
È opportuno per il benessere del bambino stesso farlo rientrare in comunità quando è completamente
guarito.

Tutti i soggetti coinvolti, genitori – educatori – pediatri di famiglia – medico di medicina generale – servizi di
igiene e sanità pubblica, devono collaborare per garantire il benessere del bambino e della comunità.
A tal fine, le Direzioni Sanitarie e le Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali
assicurano la continua collaborazione e raccordo con le Istituzioni scolastiche e i Servizi educativi del territorio
di competenza, al fine di attuare gli interventi di prevenzione e di promozione della salute previsti dal Piano
Regionale della Prevenzione 2021-2025 e dalle Linee di indirizzo ministeriali.