La responsabilità penale del medico nella legge Balduzzi

Dalla legge Balduzzi al disegno di legge Bianco-Gelli (www.StudioCataldi.it)

lunedì 08 agosto 2016

La responsabilità nella legge Balduzzi
Il legislatore ha così fornito un rimedio al problema del crescente contenzioso tra medico e paziente, frutto del mutato rapporto tra i due soggetti. La situazione ante riforma era caratterizzata infatti da una visione distorta della figura del sanitario e della sua professionalità. La classe medica era il capro espiatorio responsabile di ogni malattia e decesso. I progressi in campo medico avevano creato l'illusione che le persone non si potessero ammalare e morire, nonostante l'impegno dei sanitari.

Questo atteggiamento colpevolizzante ha costretto i medici a proteggersi (medicina difensiva) attraverso prescrizioni di esami e visite superflue o il rifiuto di eseguire prestazioni rischiose. Il clima di paura ha determinato conseguentemente un vertiginoso aumento dei costi sanitari, fenomeno al quale si doveva porre un freno.
La legge "Balduzzi" ha restituito ai medici la serenità necessaria per svolgere al meglio il proprio lavoro, attraverso la depenalizzazione, in determinate situazioni, delle condotte caratterizzate da colpa lieve.

In sede di conversione il comma 1 dell'art. 3 del decreto è stato sostituito dalla seguente disposizione: "L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo". La disposizione è stata analizzata e corretta da studiosi e giureconsulti. La dottrina ha criticato il mancato inserimento della disposizione nel codice penale (CP), perché contiene un criterio in linea con la definizione di colpa descritta dall'art. 43 CP, che definisce l' "Elemento psicologico del reato".

Due gli aspetti positivi della "Balduzzi". Il primo riguarda il valore attribuito alle linee guida e alle buone pratiche terapeutiche, il secondo interessa il distinguo e ladefinizione dettagliata dei concetti di colpa lieve e grave.

Per quanto riguarda la colpa lieve in ambito medico, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 16944/2015 ha precisato che il medico ossequioso delle linee guida è esente da responsabilità penale per colpa lieve solo in caso di imperizia. L'esonero non è previsto in caso di negligenza o imprudenza (Sezione IV Penale - Cassazione n. 11493/2013).

Giurisprudenza unanime (cfr., tra le altre, Cassazione, sezione IV penale, n. 27185/2015), ha precisato che il medico risponde per colpa grave quando le macroscopiche o rilevanti specificità del caso concreto gli imporrebbero di discostarsi dalle linee guida o quando qualsiasi altro sanitario, nella medesima situazione, le avrebbe disattese.
Quindi, se le specificità del caso concreto non sono "macroscopiche", "rimarchevoli" o "ragguardevoli", la colpa è lieve e il medico è esente da responsabilità penale.

L'incompletezza, la disorganicità e le problematiche applicative della "Balduzzi" sollevate soprattutto dalla giurisprudenza della Cassazione, hanno spinto il legislatore a sistemare, precisare e definire alcuni concetti fondamentali in materia di responsabilità penale del medico.

Il disegno di legge Bianco-Gelli
Il disegno di legge Bianco-Gelli, in esame al Senato, modifica in alcuni punti la normativa precedente, apportando alcuni elementi di novità.
a) Introduzione art 590 ter nel Codice Penale: "(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).
1.L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa d'imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
2. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge».

Analizzando la norma si rileva che:
- viene confermato il principio di esclusione della responsabilità penale per colpa lieve limitatamente ai casi d'imperizia;
- vengono delimitati i fatti tipici sottoposti alla nuova disciplina: omicidio colposo (art. 589 CP) e lesioni colpose (art. 590 CP). Il medico è quindi esente da pena se agisce con imperizia lieve e solo se la sua condotta provoca morte o lesioni;
- nel rispetto della giurisprudenza maggioritaria il secondo comma prevede la colpa grave a carico del sanitario anche quando si è attenuto alle linee guida ma, per le specificità del caso concreto, non avrebbe dovuto farlo.

b) Nel testo si introduce la definizione di linee guida: direttive di comportamento clinico elaborate sulla base dell'osservazione statistica di una classe di casi omogenei.
Dal disegno di legge emerge l'intenzione del legislatore di arginare il fenomeno della medicina difensiva e di supportare il lavoro della magistratura, introducendo fattispecie di reato tassative e definizioni chiare e dettagliate.



Fonte: La responsabilità penale del medico 
(www.StudioCataldi.it