Invalidità: stop alle prestazioni per gli assenti a visita
L'assenza giustificata non sospende l'erogazione dei benefici
venerdì 23 ottobre 2015

Premessa – Il mese di ottobre potrebbe riservare un’amara sorpresa per chi percepisce la prestazione di invalidità civile e non si è presentato alla visita periodica di revisione ex legge n. 114/2014.
Chi percepisce una prestazione di invalidità civile è, infatti, soggetto a visite di revisione al fine di accertare il permanere dei requisiti sanitari necessari per continuare a percepire la relativa prestazioni laddove venga riscontrata dai sanitari una patologia o menomazione suscettibile di modificazione nel tempo.
Il comma 6 bis dell’art. 25 della predetta legge n. 114/2014 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
Dunque, è direttamente la commissione medica dell’istituto ad effettuare le visite di revisione e non più la ASL, che si occuperà di effettuare soltanto la prima visita a seguito della domanda ed è la stessa INPS a convocare il soggetto.
Inoltre, qualora l’appuntamento per la visita dovesse essere successivo alla data di scadenza, la prestazione avrà validità fino alla data della visita stessa (le indennità e i diritti acquisiti non saranno più sospesi, almeno finché non vi sarà la revoca stabilita nella revisione).
La sospensione della prestazione – Con il comunicato stampa del 24 settembre 2015, l’INPS ha informato che “a partire dal mese di ottobre 2015, l’Istituto procederà alla sospensione delle prestazioni economiche di invalidità i cui titolari sono stati convocati a visita di revisione dal mese di marzo 2015 e sono risultati assenti ingiustificati”.
Tuttavia, nel comunicato è precisato che la sospensione riguarderà chi ha regolarmente ricevuto la convocazione e sia stato assente senza un giustificato motivo.
La verifica preventiva in caso di anomalie nella convocazione – E’salvo chi non ha ricevuto o ha ricevuto in ritardo la convocazione per via di anomalie riscontrate nella consegna. Infatti, nello stesso comunicato l’INPS precisa che nel caso in cui “la spedizione abbia fatto registrare anomalie nella consegna (indirizzi insufficienti, sconosciuti o errati), prima di procedere alla sospensione sarà effettuata presso le sedi territoriali una puntuale verifica della correttezza degli indirizzi comunicati dagli assistiti e registrati nelle banche dati dell’Istituto”.
Il reintegro della prestazione – Chi si vedrà sospendere la prestazione può ottenerne il reintegro contattando la commissione medica competente e chiedere una nuova visita dimostrando che la propria assenza è stata dovuta a situazioni di particolari gravità. Ciò è quanto affermato dall’INPS nell’ultima parte del comunicato in questione (“nel caso in cui l’assenza a visita sia stata determinata da cause di particolare gravità che ne abbiano reso impossibile la tempestiva comunicazione alla competente Commissione medico-legale, i soggetti destinatari del provvedimento di sospensione potranno prendere contatti con la Commissione stessa per verificare la possibilità di concordare una nuova visita”).