Legge 104, a chi la precedenza nella scelta della sede?

Non tutti i beneficiari della Legge 104 hanno la stessa priorità, nel diritto a scegliere la sede per le supplenze: ecco l’elenco.

lunedì 31 agosto 2015

La Legge per Tutti

Con l’avvio dell’anno scolastico, arrivano anche i conferimenti delle supplenze per i docenti ed il personale ATA: le istruzioni operative e le indicazioni in merito sono state recentemente pubblicate, con una nota del Miur del 10 agosto 2015 [1]. Per i beneficiari della Legge 104, la disposizione prevede che nell’assegnazione delle supplenze, per l’anno scolastico 2015/16, vi sia la possibilità di ottenere la preferenza nella scelta della sede di servizio (qualora si tratti di personale ATA o docenti con supplenza attribuibile al 30 giugno o al 31 agosto).

Tuttavia, la precedenza non è uguale per tutti gli aventi diritto alla Legge 104, ma spetta in un determinato ordine, a seconda della particolare categoria di appartenenza.
La priorità nella scelta della sede (ovvero dell’istituto scolastico) di supplenza, nell’ordine, spetta ai seguenti soggetti:
 
– disabili con invalidità superiore ai due terzi, o con minorazioni ascritte alle prime tre categorie della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 [2];
 
– maggiorenni disabili in situazione di gravità [3];
 
– genitori o familiari lavoratori che assistono un disabile in condizioni di gravità [4].
 
Per quanto riguarda i docenti, il diritto alla scelta dell’istituto scolastico con priorità spetta, comunque, soltanto a coloro che hanno presentato il modello ad hoc entro la data di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE).
 
Inoltre, per tutti i beneficiari della Legge 104, si dà luogo alla precedenza nella scelta della sede laddove, andando avanti nella graduatoria, secondo le posizioni dei richiedenti utilmente collocati, l’avente diritto alla preferenza appartenga ad un gruppo omogeneo: ciò significa che il soggetto, per avere la priorità, deve far parte di un insieme di aspiranti alla nomina per posti con la stessa consistenza economica e con la stessa durata .
 
Quindi, né i disabili beneficiari della Legge 104, né gli aventi diritto per l’assistenza ad un familiare, hanno, ovviamente, la possibilità di ottenere un posto che preveda un compenso più alto o una durata maggiore, se questo non è stato preventivamente offerto agli aspiranti aventi un maggior punteggio in graduatoria.
 
Per quanto concerne le modalità della scelta, la priorità si applica, per qualsiasi istituto scolastico, soltanto alle prime due categorie di aventi diritto alla Legge 104, ossia i disabili con invalidità superiore a 2/3, ed i disabili gravi; per la terza categoria, ossia quella dei beneficiari Legge 104 per l’assistenza a un familiare disabile grave, il beneficio può applicarsi solo nelle scuole situate nel Comune di residenza del parente invalido o, in mancanza, in un Comune limitrofo.
 
In conformità a quanto previsto dal CCNL integrativo sulla mobilità del personale scolastico, per la fruizione della priorità nell’opzione è necessaria la presentazione di certificazioni ed apposita documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni degli aventi diritto.
 
Ancora per quest’anno scolastico, poi, permane il diritto al completamento, per posizione di graduatoria, anche tramite il frazionamento di posti interi al 30 giugno, nonché la possibilità di rinunciare allo spezzone optando per un posto annuale o al 30 giugno, o di non fruire della priorità per scegliere l’istituto al proprio turno di nomina, per diritto di graduatoria.