Sicurezza nei luoghi di lavoro: importante comunicazione Fimmgmatica

La data ultima di compilazione del DVR o di aggiornamento della semplice autocertificazione precedentemente redatta è il 31 maggio 2013

martedì 04 giugno 2013


A seguito di precisazioni pervenuteci dagli uffici competenti, la data ultima di compilazione del DVR o di aggiornamento della semplice autocertificazione precedentemente redatta è il 31 maggio 2013 e NON il 30 giugno 2013 come in precedenza comunicato.

Si ricorda la necessità della DATA CERTA per il documento.

NB: La nomina del medico competente è obbligatoria nei seguenti casi:

 

- lavoratori siano esposti a rischio chimico, rumore e vibrazioni;

- lavoratori che svolgono movimentazione manuale dei carichi;

- lavoratori esposti ad agenti pericolosi in genere (amianto, piombo, …);

- videoterminalisti che passano più di 20 ore davanti al computer.

 

  • L’impianto legislativo

 Le norme relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro sono contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 (cliccare qui per scaricare il file pdf). 

La legge 81/08 definisce tra l’altro le misure di tutela e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, le modalità operative del servizio di prevenzione e protezione, le indicazioni per la informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.

 Il documento di valutazione dei rischi  (modello in allegato)

 Relativamente alla valutazione dei rischi, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n° 285 del 6 Dicembre 2012 di specifico comunicato del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, anche i titolari di studio medico che occupano fino a 10 lavoratori, ai quali fino a tale data era concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (art 29, comma 5, del D. Lvo 81/08) hanno l’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo un modello standardizzato.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito all’interno dello studio e la non compilazione del documento o la sua non reperibilità nello studio comporta pesanti sanzioni.

Il documento, in base al modello standardizzato dovrà contenere informazioni circa:

  1. 1. descrizione dell’Azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni
  2. 2. identificazione dei pericoli presenti nel proprio studio professionale
  3. 3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
  4. 4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e della sicurezza

Fimmgmatica mette gratuitamente a disposizione degli iscritti un modello base di “Documento di valutazione dei rischi” predefinito in base alle caratteristiche medie degli studi dei medici di medicina generale che si può scaricare - solo per gli iscritti -cliccando qui.

  • Specifiche del documento base

 Il documento, dopo i dati identificativi dello studio/azienda si divide in due parti: la prima descrittiva della metodologia seguita nella valutazione dei rischi che si richiama alla normativa del D.Lvo 81/08; la seconda di descrizione dei risultati della valutazione e delle misure intraprese.

La seconda parte, precompilata in base alla tipologia media di uno studio di medicina generale offre un modello “facilitato” di dichiarazione, ma deve in realtà essere verificata ed adattata alle specifiche situazioni lavorative  e di rischio dello studio del medico dichiarante. Non va assolutamente adottata senza verifica ed adeguamento alla situazione reale.
 

Fimmgmatica declina comunque ogni responsabilità per l’utilizzo improprio, non adattato alla reale situazione del dichiarante, del modello messo a disposizione.

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Nel primo riquadro relativo ai dati dello Studio/azienda va indicato il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Il Responsabile deve avere precisi requisiti ed essere in possesso dell’Attestato RSPP che si consegue  a seguito di specifico corso di formazione.
Di recente le ore di formazione necessarie sono state elevate a 40.
Se il medico titolare dello studio non possiede l’attestato RSPP può avvalersi di professionista esterno dotato di attestato (che di solito per tale attività si fa pagare).

A breve Fimmgmatica metterà a disposizione (NON sono quindi ancora attivi)degli iscritti e delle Segreterie Provinciali e regionali due tipologie di corsi di formazione per conseguire l’attestato RSPP:

  1. 1. un corso “integrativo” per chi è già in possesso dell’Attestato RSPP ma deve adeguare il numero totale di ore di formazione;
  2. 2. un corso di 40 ore per chi deve conseguire ex-novo l’attestato.

Al termine di entrambe le tipologie di corso ai partecipanti verrà rilasciato Attestato RSPP valido agli effetti di Legge.

 

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