Dispenser di farmaci senza scontrino

Una possibile soluzione è l’emissione di un «documento commerciale»

giovedì 08 febbraio 2018

Sole 24 ore

Dal 1° gennaio 2018 tutti i distributori automatici, anche privi di porta di comunicazione, sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Ma le semplificazioni per la relativa certificazione dei corrispettivi limitano la possibilità di portare in detrazione le relative spese.
L’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015 (come modificato dall’articolo 4, comma 6, lettera a, del Dl 193/2016), ha disposto per i gestori di distributori automatici (le cosiddette vending machines) l’obbligatorietà della memorizzazione elettronica e della trasmissione dei dati dei corrispettivi per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere per mezzo di essi. L’agenzia delle Entrate, in un successivo intervento (provvedimento 182017/2016), ha individuato le modalità tecniche finalizzate, in una fase transitoria fissata sino al 2022, a non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi. Il tutto garantendo, però, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli apparecchi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.
Quasi tutte le farmacie sono dotate di distributori automatici, che da quest’anno trasmetteranno regolarmente all’Agenzia i dati di vendita. Presso tali distributori possono essere acquistati anche moltissimi prodotti detraibili quali siringhe, termometri, cerotti e altri dispositivi medici detraibili (tra i quali, ricordiamo, sono classificati anche i profilattici, purché marcati CE).
Tuttavia il distributore non rilascia scontrino fiscale, per cui l’acquirente non dispone di un documento fiscale utile ai fini della detrazione. Molti cittadini si presentano il giorno dopo in farmacia richiedendo l’emissione dello scontrino parlante per gli acquisti fatti tramite la vending machine. Ma la farmacia non è tenuta a rilasciare lo scontrino ex post, perché l’articolo 2, comma 1, lettera g), del Dlgs 127/2015 esonera espressamente dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi «le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta».
Una possibile soluzione per mettere a disposizione del cittadino un documento di spesa detraibile è quella – se il tipo di distributore ed il software gestionale installati lo consentono – di rilasciare (articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015) il «documento commerciale», disciplinato dal Dm 7 dicembre 2016, contenente le medesime informazioni richieste per lo scontrino parlante. Un documento con tali caratteristiche rilasciato direttamente dalla vending machine rientrerebbe nella definizione di «documento fiscale» data dall’articolo 1, lettera m), del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 luglio 2015 ai fini della detrazione/deduzione delle spese sanitarie e della loro trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria.
Tale soluzione, sempreché per la singola farmacia sia praticabile senza oneri eccessivi con un intervento tecnico sul distributore, risolverebbe all’origine il problema della detrazione. Per la trasmissione al Sistema della tessera sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata è spesso tecnicamente infattibile trasferire i dati del distributore al gestionale della farmacia, perché la macchina ha un software proprio installato dal produttore. Dovrebbe allora essere adeguato il software della vending machine per introdurre la possibilità di rilasciare il «documento commerciale» e di integrare la trasmissione telematica ai fini del Dl 127/2015 con il collegamento al sistema della precompilata. 
Un auspicabile coordinamento della normativa esistente consentirebbe in definitiva al cittadino di esercitare ad ampio raggio il proprio diritto alla detrazione, senza gravare di ulteriori oneri economici le farmacie.