Fattura elettronica, chiarimenti dall'Agenzia delle entrate su prestazioni sanitarie che la richiedono

La sintesi della risposta dell'Agenzia numero 78

venerdì 29 marzo 2019

Doctor 33

Importante risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello di un sanitario titolare di studio che si avvale di prestazioni di medici. Se questi ultimi fatturano le loro prestazioni non direttamente ai pazienti ma allo studio, e quest'ultimo fattura al paziente, la fattura del medico allo studio va emessa in formato elettronico e spedita al Sistema d'Interscambio. Questo, a meno che il paziente non abbia deciso di inviare lui la documentazione all'Agenzia (ad esempio per confutare la precompilazione). In tutti i casi in cui le prestazioni sono fatturate ai pazienti, invece, non vanno mai mandate al Sistema di Interscambio. Lo afferma la stessa Agenzia delle Entrate nella recente risposta 78 al quesito di un Fisioterapista abilitato ad esercitare la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-massofisioterapista (titolo equivalente alla laurea in fisioterapia dal Ministero della salute), e titolare di un ambulatorio "con direttore sanitario autorizzato in varie discipline mediche (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell'alimentazione, radiologia (ecografo)". 

Il professionista chiede se nello studio di cui è titolare in forma individuale vi sia l'obbligo della fattura elettronica per le prestazioni di fisioterapia o se la struttura sia da considerarsi accreditata per l'erogazione di servizi sanitari e quindi esonerata dall'obbligo per tutte le prestazioni "mediche", inclusa la massofisioterapia. Si chiede poi, ove obbligato alla fattura elettronica, se le prestazioni svolte in studio dai medici (ad esempio, ecografie) e fatturate dallo studio, vadano ugualmente comunicate al Sistema Tessera Sanitaria per la precompilazione del Modello 730 dei pazienti trattati. 

L'Agenzia ricorda che la Finanziaria 2019 per quest'anno vieta a tutti i professionisti tenuti all'invio dei dati dei pazienti al sistema Tessera sanitaria di fare e spedire fattura elettronica (motivi di privacy da tutelare, il sistema d'interscambio non sarebbe ancora del tutto pronto rispetto ai rilievi del Garante, ndr). Nel convertire il decreto semplificazioni poi quest'anno il parlamento ha esentato dalla fattura elettronica e dall'invio al sistema Sdi pure le fatture "sanitarie" emesse da professionisti non tenuti ad inviare i dati dell'utenza al sistema Tessera sanitaria. "Dal quadro normativo succintamente tratteggiato, in riferimento ai quesiti posti dall'istante, si trae che, per il 2019: 

a) le prestazioni sanitarie effettuate a persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in conseguenza, le fattura agli utenti - sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema Ts; 

b) qualora, nell'erogare la prestazione, il soggetto - persona fisica o società - si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all'utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino (...), «documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI". 

Nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, resta "l'obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura elettronica extra SdI ovvero in formato analogico".

Mauro Miserendino

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