Cassazione: illegittimo articolo 28 per i sindacati dei Medici Convenzionati
Il sindacato dei medici convenzionati non può proporre azioni per condotta antisindacale
venerdì 23 ottobre 2015

Una sentenza che getterà benzina sul fuoco della già rovente partita sindacale quella emessa dalla Corte di Cassazione sezione lavoro n. 18975 del 24/9/2015, secondo la quale i sindacati dei medici convenzionati non sono legittimati ad azionare il ricorso previsto dall’ art. 28 dello statuto dei lavoratori che permette di tutelare d’urgenza gli atti repressivi della condotta sindacale.
Per quanto attiene all'esercizio delle attività sindacali, si legge, deve premettersi che nella cd. parasubordinazione non è identificabile un soggetto attivo della condotta antisindacale qualificabile come "datore di lavoro". La legittimazione ad esperire lo speciale strumento di cui all'art. 28 Stat. lav., affermano i giudici, è riservata alle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati.
Con questa motivazione, la Cassazione ha bocciato senza rinvio il precedente di merito della corte d’appello Cagliaritana che aveva accolto il ricorso del SUMAI di Cagliari che chiedeva di nominare di tre propri rappresentanti sindacali nell'ambito del Comitato consultivo zonale disciplinato dall'art. 24 dell'Accordo.
Secondo la cassazione, accogliendo il ricorso dell’asl, il rapporto di convenzionamento fra unità sanitarie locali (ora Aziende sanitarie locali) e i medici specialisti ambulatoriali, disciplinati dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale "parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e che da luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Pertanto, detto rapporto di lavoro esula dall'ambito del pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 c.p.c., n. 3).
Avv. Paola Ferrari
Il testo della sentenza su www.legalcorner.it