Delucidazioni in merito al rilascio certificati per visite sportive specialistiche
Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica” nei confronti di minori e disabili, rientra nei LEA
venerdì 21 ottobre 2022
Pervengono a questo Dipartimento richieste formulate da soggetti e associazioni diverse volte ad ottenere delucidazioni
in merito al rilascio certificati per visite sportive specialistiche.
A tal riguardo si chiarisce quanto segue.
Con DPCM 12/01/2017 sono stati definiti ed aggiornati i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’art. 1, co. 7 del
D.lgs. n. 502/1992, i quali identificano i servizi e le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a
tutti cittadini, gratuitamente o in compartecipazione.
A tal riguardo,si evidenzia che il rilascio del “Certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica” nei confronti di minori
e persone con disabilità rientra tra le prestazioni che il SSN deve garantire nei confronti degli assistiti, per il tramite
delle strutture pubbliche afferenti alle Aziende Sanitarie Locali nonché presso le strutture private accreditate con il
Sistema Sanitario Regionale per l’erogazione di tale prestazioni ossia, nel territorio della regione Puglia, le sedi di Bari e
di Taranto della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).
Pertanto, al di fuori dei soggetti succitati (disabili e minori), il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva
agonistica è sempre a carico dell’atleta il quale deve recarsi a visita presso una delle strutture pubbliche afferenti alle
Aziende Sanitarie Locali nonché presso le richiamate sedi di Bari e di Taranto della Federazione Medico Sportiva Italiana
(FMSI). Per tale prestazione sono state stabilite dall’art. 29 della L.R. n.26/2006 recante “Interventi in materia sanitaria”
le seguenti tariffe forfettarie:
a) Sport rientranti nella Tabella A del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame
completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità): euro 36,00;
b) Sport rientranti nella Tabella B del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine,
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria, certificato di idoneità): euro 50,00.
Si specifica, altresì:
1. Gli esami “specialistici integrativi” individuati, per ogni disciplina sportiva, dalle Tabelle A e B del citato D.M.
18/02/1982, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale in quanto obbligatori ai fini del rilascio del certificato;
pertanto, il medico specialista in Medicina dello Sport non può procedere al rilascio del certificato di idoneità/non
idoneità in assenza di tali accertamenti; il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta è tenuto a
produrre sia l’impegnativa per l’esecuzione della visita medico-sportiva, sia una o più impegnative per la
sottoscrizione degli accertamenti “specialistici integrativi” individuati, per ogni disciplina sportiva, dalle Tabelle A e
B del citato D.M. 18/02/1982.
2. Gli esami specialistici aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalle Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982 per la specifica
disciplina sportiva di riferimento, prescritti dal medico specialista in Medicina dello Sport su motivato sospetto
clinico, sono sempre a carico dell’atleta, anche se minore o disabile.
L’atleta, per il quale la Società/Associazione sportiva ha prodotto istanza di visita per il tramite dei servizi dedicati del
Portale della Salute, può accedere alle strutture pubbliche o private accreditate solamente previa produzione di
un’impegnativa da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.
Per l’individuazione degli esami “specialistici integrativi” di cui al punto 1), che sono richiesti solo per alcune discipline
sportive, tra le quali il pugilato, si invitano i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta a consultare le
Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982.
L’atleta minore e l’atleta con disabilità potranno, pertanto, accedere alla visita medico sportiva finalizzata al rilascio del
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, previo rilascio da parte del Medico di Medicina Generale o Pediatra
di Libera Scelta dell’impegnativa contenente:
- Codice prestazione: PCB12 - PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA SPORT TAB. A;
- Codice prestazione: PCB13 - PRESTAZIONI PER CERTIFICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA SPORT TAB. B;
- Codice esenzione ricetta per prestazioni specialistiche: I01.
Parimenti, l’atleta minore e l’atleta con disabilità potranno accedere agli esami “specialistici integrativi” di cui al punto
1), individuati per la specifica disciplina sportiva dalle Tabelle A e B del D.M. 18/02/1982, previo rilascio da parte del
Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta dell’impegnativa contenente il codice prestazione relativo
all’accertamento richiesto, inserendo il codice esenzione ricetta per prestazioni specialistiche I01.
Si allega alla presente, per completezza, la nota prot. AOO/152/7510 del 15.05.2015 con la quale sono stati già forniti
chiarimenti in ordine alla materia de quo.
Si invitano le Aziende ed Enti in indirizzo nonché le Associazioni di categoria, le Federazioni e Associazioni sportive a
prendere atto di quanto qui ribadito al fine di darne diffusione a tutte le articolazioni e professionisti nonché agli assistiti
e di garantirne puntuale attuazione.