Assolta la guardia medica che negò la visita a casa

La condanna in Appello fu inflitta senza perizia: salvaguardata la discrezionalità del medico

martedì 10 marzo 2015

www.telediritto.it

Assolta la guardia medica che negò la visita a casa perché la condanna in Appello fu inflitta senza perizia

Il fatto non sussiste perché il verdetto favorevole all'imputato non può essere rovesciato sulla mera base di una deposizione: nell'atto d'ufficio c'è discrezionalità ed è necessario sentire l'esperto

Impossibile condannare in Appello la guardia medica che rifiutò la visita domiciliare al paziente se la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado è riformata senza neppure disporre una perizia medico-legale sulla condotta serbata dal professionista nei confronti dell'ammalato: il pubblico ufficiale ha infatti uno spazio di discrezionalità scientifica nell'erogare la sua prestazione e, per stabilire se il reato di rifiuto di atti d'ufficio risulti integrato o meno, l'indicazione di un esperto della professione sanitaria risulta decisiva per consentire un apprezzamento difforme rispetto a quello operato dal giudice di prime cure. E ciò soprattutto quando la condanna risulta inflitta unicamente sulla base di una diversa lettura dell'unica deposizione testimoniale significativa. È quanto emerge dalla sentenza 10130/15, pubblicata il 10 marzo dalla sesta sezione penale.

Motivazione rinforzata
Annullata senza rinvio la sentenza d'appello: il fatto non sussiste. Aveva visto giusto il Tribunale con l'assoluzione. La guardia medica si limita a prescrivere qualche medicina all'anziano dall'altro capo del telefono, mentre per la Corte d'appello i sintomi riferiti denotano la manifestazione di una polmonite che avrebbe imposto la visita domiciliare rifiutata dal sanitario: scatta dunque la condanna per il reato ex articolo 328 Cp. Trova ingresso il ricorso della difesa laddove la Corte territoriale giunge a conclusioni opposte rispetto al Tribunale senza tuttavia confutare il passaggio logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure: il giudice di secondo grado non indica elementi probatori specifici che sarebbero stati ignorati dal predecessore né pone in rilievo aspetti particolari passati sotto silenzio. Era obbligatoria o no per la guardia medica la visita domiciliare al vecchietto? La Corte d'appello ritiene superflua perfino la perizia per stabilire che il sanitario dovesse recarsi a casa dell'ammalato. Tutto ruota attorno alle indicazioni fornite al telefono dalla moglie dell'anziano sui sintomi accusati dal paziente, un fatto ritenuto fondamentale dal Tribunale e irrilevante dalla Corte d'appello. Il punto è che per rovesciare l'assoluzione del giudice di prime cure alla Corte territoriale serve una motivazione rinforzata in omaggio al principio secondo cui la responsabilità penale può essere affermata soltanto oltre ogni ragionevole dubbio. E il verdetto favorevole all'imputato può essere trasformato in condanna soltanto se il giudice di appello dimostra l'insostenibilità sul piano logico e giuridico della decisione adottata dal predecessore. Nella specie la Corte territoriale non motiva in modo convincente il sovvertimento della decisione di primo grado: ne consegue che è congruo il precedente apprezzamento sfociato nella formula assolutoria piena per insussistenza del fatto.

Dario Ferrara
www.cassazione.net